Richiesta parere legale in merito alle procedure di riordino delle carriere individuate con il D.Lgs 172/19 (c.d. correttivo bis).

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma segreterianazionale@sinafi.org segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Spettabile Studio Legale Mandolesi Roberto Via Paolo Emilio, 34 00192 Roma Oggetto: Richiesta parere legale in merito alle procedure di riordino delle carriere individuate con il D.Lgs 172/19 (c.d. correttivo bis). Pregiatissimo Avvocato, la tematica che ci accingiamo

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Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma

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Cell. 3292605371

Spettabile Studio Legale

Mandolesi Roberto

Via Paolo Emilio, 34

00192 Roma

Oggetto: Richiesta parere legale in merito alle procedure di riordino delle carriere individuate con il D.Lgs 172/19 (c.d. correttivo bis).

Pregiatissimo Avvocato,

la tematica che ci accingiamo ad affrontare attiene alla recente opera di revisione e integrazione attuata con il D.Lgs. 27 dicembre 2019 n. 172 (c.d. “correttivo bis”)[1] e ad alcuni aspetti riguardanti, segnatamente, le categorie ispettori e sovrintendenti.

Siamo ben consci dell’intrinseca complessità di pervenire ad un testo di “riordino delle carriere” che potesse soddisfare appieno le legittime istanze del personale, maturate nel corso degli anni. Procedure e lavori che hanno dovuto fare i conti con le tortuose, sedimentate e disomogenee disposizioni normative a cui occorre aggiungere le particolari caratteristiche che contraddistinguono le diverse realtà compresenti nel comparto.

Tuttavia, parrebbe che alcune delle opportunità consentite grazie al citato decreto delegato non siano state attuate in maniera omogenea da tutte le pubbliche amministrazioni interessate, a dispetto del principio cardine della equiordinazione e, si direbbe, anche di quelli di cui alla legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia), laddove si tracciavano le linee guida per uno sviluppo di carriera basato prevalentemente sul principio meritocratico.

Peraltro, a nostro sommesso avviso, tali paventate discrasie intracompartimentali – allorché risultassero prive di solide motivazioni – non troverebbero conforto nel canone di autonomia organizzativa che conserva ogni pubblica amministrazione, in quanto finalisticamente vincolata all’attuazione degli interessi pubblici tracciati dalla legge ed al mantenimento di criteri di equiordinazione.

A tale ultimo riguardo, ritenendo sufficiente (anche per brevità) la lettura degli “Schemi riassuntivi” diramati[2] all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 172/19, appare evidente che il Corpo della Guardia di finanza abbia inteso pianificare i futuri bandi di concorso interni in modo difforme da quanto fatto dalle altre PP.AA. compartimentali e, tra queste ultime, ci si riferisce, per maggior similitudine, ai Carabinieri.

A titolo esemplificativo, si evince, tra l’altro, che i meccanismi interni di avanzamento di carriera per i marescialli capo con 8 anni di anzianità nel grado (c.d. “+8”) al 31.12.2016, promossi marescialli aiutante ai sensi e per gli effetti delD.Lgs. 97/2017 con decorrenze cadenzate nel 2017 (gennaio/aprile/luglio), effettueranno il passaggio al grado di luogotenente nel 2023.

Ne discende che i citati MA della GdF verranno promossi con due anni di ritardo rispetto ai marescialli CC vertenti nella medesima situazione. Infatti, a mente del secondo provvedimento correttivo (D.Lgs. 172/2019 cit.), mentre gli ex marescialli capo +8 (oggi M.A.) dei Carabinieri gioveranno di una decorrenza ravvicinata per rivestire il grado di luogotenente, onde compensare (sanandola) la stagnazione avvenuta nel grado di M.C. fino al 2017, i paritetici GdiF. dovranno, invece, affrontare un concorso per titoli “a domanda” per la copertura di soli 1000 posti da Lgt., peraltro, da ripartire anche per contingente.

Ciò, a ben guardare, a meno di auspicabili ripensamenti, potrebbe costituire, oltre che uno “smacco” alle aspettative di tale personale (che vanta una significativa anzianità) una violazione al principio di equiordinazione compartimentale, tenuto anche conto dei possibili accorgimenti da adottare per evitare ulteriori problematiche (es. scavalcamenti).

Possibili distonie con quanto recentemente stabilito dal secondo correttivo e con l’originaria legge delega n. 124/15 si avrebbero mantenendo la procedura concorsuale interna per il passaggio al ruolo ispettori, riservata ai brigadieri capo qualifiche speciali, laddove, oltre al ristretto numero di posti disponibili (solo 300) e di opportunità in previsione (2 procedure concorsuali “per titoli”: anni 2020 e 2021), è previsto un enigmatico “limite minimo di età”: almeno 55 anni.

A nostro modo di vedere, rebus sic stantibus, sarebbe leso anche il fondamentale principio guida profilato dalla menzionata legge di delegazione n. 124/2015 (fra cui spicca la meritocrazia), poiché non v’è chi non veda l’iniquità di una disposizione che obblighi un valente brigadiere capo Q.S., appena quarantenne, ad attendere altri quindici anni (nel medesimo grado!) prima di poter accedere al ridetto concorso interno per il passaggio al ruolo superiore.

Nella fattispecie, stabilire quale requisito d’accesso un limite minimo di età (55 anni) sembrerebbe condurre nella direzione diametralmente opposta a quella che avrebbe dovuto consentire di premiare concretamente la “professionalità” ed il “merito” (cit. L. Madia) di chi, con impegno e sacrificio ha “bruciato le tappe”, raggiungendo l’apicalità in tempi rapidi.

Anche qui si è ben lungi dall’intaccare l’autonomia organizzativa di ogni singola P.A., poiché, analizzando gli intendimenti del legislatore delegante e delegato, sarebbe irragionevole seguitare a mantenere in piedi un siffatto meccanismo concorsuale, essendo potenzialmente contrastante, oltreché con i canoni di cui sopra, anche con quelli sanciti dall’art. 97 Cost., fra i quali spicca quello di buon andamento e i suoi corollari, alcuni dei quali di matrice europea.

A seguito di pressanti richieste da parte di numerosi iscritti, interessati alle procedure in argomento, pertanto, con la presente sono qui a chiederLe un approfondimento giuridico, pro bono, qualora ovviamente riterrà opportuno effettuarlo, circa le procedure concorsuali sopra evidenziate, le probabili sperequazioni generate e le potenziali azioni giudiziali eventualmente esperibili, Ciò, nella consapevolezza che qualora l’iniziativa giudiziale, che come OO.SS. riteniamo fermamente percorribile, venisse ritenuta fondata ed economicamente in linea con le esigenze dei nostri iscritti, la stessa, su suo input, potrebbe essere da noi veicolata agli interessati.  

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti

Roma 20 febbraio 2020

                                                               Il Segretario Generale –   Eliseo Taverna


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