Premio di 100 euro per prestazioni rese nel mese di Marzo: il SINAFI scrive all’Amministrazione per tutelare il personale turnista

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma  segreterianazionale@sinafi.org segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Oggetto: Applicazione dell’art. 63 del D.L.  17 marzo 2020, n. 18 – premio ai dipendenti. Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi- Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali –

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma

 segreterianazionale@sinafi.org

segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Oggetto: Applicazione dell’art. 63 del D.L.  17 marzo 2020, n. 18 – premio ai dipendenti.

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi- Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali – Sezione Relazioni Sindacali                                            = Roma=

Al Centro Informatico Nazionale Amministrativo della Guardia di Finanza      =Roma=

Tramite PEC

La scrivente Organizzazione sindacale ha preso atto della nota 00888192020 datata 30.03.2020 del Centro Nazionale Amministrativo, con la quale sono stati delineati i criteri applicativi dell’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 inerente la corresponsione di un premio di 100 euro per il mese di Marzo u.s., rapportato ai giorni di effettivo lavoro svolto presso la propria sede di lavoro, per coloro che titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) abbiano avuto una retribuzione non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente.

La norma citata, come è noto, esclude i dipendenti che svolgono attività cosiddetto “agile”, presso la propria abitazione.

Orbene, l’indirizzo che sembra delineare la sopra richiamata nota dell’Ente Amministrativo, seppur supportato da un orientamento analogo all’interno del comparto, rischia di penalizzare in modo preponderante il personale turnista che svolge la propria prestazione effettuando turni oltre le sei ore giornaliere e, quindi, completando l’orario d’obbligo settimanale in minor giorni dei sei o 5 normalmente previsti.

L’Amministrazione Finanziaria, al riguardo, con proprio parere numero 4.1, espresso con Circolare n.08/E datata 03 aprile 2020, hachiarito che: “al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti, ai fini della determinazione dell’importo del premio spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

Certi di un autorevole intervento, volto ad un maggiore approfondimento dell’applicazione della misura premiale, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Roma 07 aprile 2020

                Il Segretario Generale

                  Eliseo Taverna

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