Covid 19: Il SINAFI scrive all’Amministrazione per far riconoscere l’infortunio sul lavoro al personale contagiato

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma  segreterianazionale@sinafi.org segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Oggetto: Procedura d’ufficio per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta – Coronavirus – come infortunio sul lavoro. Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi                             Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma

 segreterianazionale@sinafi.org

segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Oggetto: Procedura d’ufficio per il riconoscimento delle lesioni traumatiche

da causa violenta – Coronavirus – come infortunio sul lavoro.

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi                            

Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali                                                             = Roma=

Tramite PEC

La scrivente Organizzazione sindacale intende portare all’attenzione di Codesto Comando Generale che l’INAIL con proprie circolari esplicative, ha precisato che nell’attuale situazione pandemica l’ambito della tutela che inquadra l’evento quale “infortunio sul lavoro”, riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio.

Per tali operatori, il prefato Istituto ritiene che sia applicabile la presunzione semplice di origine professionale dell’accadimento, proprio in ragione dell’elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Ne discende, che ad una condizione di elevato rischio di contagio, quindi, possano essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportino il costante contatto con il pubblico.

Secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In tale ambito delle affezioni morbose, pertanto, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta.  La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di attività lavorative.

Come è peraltro noto, l’art. 12 del D.Lgs 38/2000, ha introdotto la copertura assicurativa anche per l’infortunio in itinere, ovvero l’infortunio subìto dal lavoratore assicurato:

  • durante il tragitto di andata e ritorno da casa al posto di lavoro (esclusi quelli che si verifichino dentro l’abitazione, comprese le parti condominiali);
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per spostarsi da un luogo dilavoro ad un altro (se sono presenti rapporti di lavoro plurimi o sedi diverse);
  • durante il normale percorso per la consumazione dei pasti (se non è presente una mensa aziendale all’interno dell’unità lavorativa).

In forza a tale principio, pertanto, sono tutelati dall’Istituto anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus, avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in quanto si configurano come infortuni in itinere.

Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, inoltre, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza verrà considerato come indispensabile l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

La norma di cui all’articolo 42, secondo comma, del Decreto Cura Italia, peraltro, contribuisce a chiarire alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di attività lavorative.

Il personale del Corpo, tuttavia, è escluso dalla copertura assicurativa INAIL prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965 e, quindi, dalla normativa che ne disciplina gli infortuni, essendo lo stesso soggetto alle specifiche previsioni e procedure di cui al D.Lgs 66/10 e Decreti del Presidente della Repubblica 90/2010 e 461/2001.

Come è noto. in ragione di ciò, in caso di infortunio di un appartenente al Corpo scatta comunque la procedura d’ufficio di denuncia del sinistro, mediante compilazione del modello “C”, poiché si considera implicita l’esistenza di un nesso evidente tra le lesioni e l’adempimento di compiti di servizio in svolgimento, nonché l’evidente fisionomia clinica ed i caratteri dell’infortunio da causa violenta, rimandando ad un vero e proprio iter accertativo, a domanda, solo qualora:

  • non è certa (o presunta su solide basi) la correlazione tra infermità/lesione e servizio;
  • non è certo che l’infermità/lesione che ha causato invalidità/menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale o la morte, sia stata contratta a seguito dell’esposizione per obbligo di servizio a “cause morbigene”.

In pratica, nel primo caso si procede qualora venga dimostrato che tra il danno che è stato riportato dall’interessato ed i fatti di servizio c’è un legame connotato da causalità diretta – soprattutto nel caso di una lesione traumatica ove il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio (menomazione subìta, in modo evidente, durante un’attività di servizio) – mentre, nel secondo  caso, quando esiste una concausa, poiché le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo significativo all’insorgere della patologia.

Per quanto sopra enunciato, in forza al principio enucleato di presunzione semplice di origine professionale dell’accadimento, proprio in ragione dell’elevatissima probabilità che anche gli appartenenti al Corpo che hanno contratto il virus siano entrati in contatto con la virulenza della malattia – inteso come evento violento per ragioni legate al servizio – si rende indispensabile che Codesto Organo di Vertice emani precisi e puntuali disposizioni ai comandi dipendenti, anche al fine di un tempestivo, corretto ed omogeneo inquadramento delle procedure da seguire.

Distinti saluti.

Roma 14 aprile 2020

                 Il Segretario Generale

                   Eliseo Taverna

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos