Riordino dei ruoli e delle carriere. SINAFI e SAF: Improbabile sanare le sperequazioni tramite ricorso collettivo

In questi giorni molti nostri iscritti, ma anche tanti appartenenti al Corpo che ancora non lo sono, ci hanno interpellato per conoscere se, come Organizzazione Sindacale, siamo intenzionati ad avviare ricorsi collettivi in merito ai decreti correttivi inerenti il riordino dei ruoli e delle carriere. Al riguardo, le scriventi Organizzazioni Sindacali, ognuno nella propria autonomia

In questi giorni molti nostri iscritti, ma anche tanti appartenenti al Corpo che ancora non lo sono, ci hanno interpellato per conoscere se, come Organizzazione Sindacale, siamo intenzionati ad avviare ricorsi collettivi in merito ai decreti correttivi inerenti il riordino dei ruoli e delle carriere.

Al riguardo, le scriventi Organizzazioni Sindacali, ognuno nella propria autonomia giuridica e rappresentativa, a seguito di specifico interpello dei propri legali di riferimento convenzionati, sono giunti alle seguenti conclusioni:

  • Ricorso al “Correttivo bis” (Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) per i M.C. “+8” promossi M.A. con il riordino 2017

Il Decreto n. 172 ha previsto il correttivo per la Guardia di Finanza mediante la promozione al grado di Luogotenente nel 2023 rispetto al precedente termine stabilito nel 2025, oltre alla previsione nel 2021 di una selezione straordinaria “per titoli” per il conferimento di 1.000 promozioni.

Diversamente, per l’Arma dei Carabinieri (nello stesso decreto) e per le Forze Armate (nel D.Lgs. n. 173) è prevista la promozione al grado di Luogotenente nel 2021 rispetto al precedente termine del 2025.

Al riguardo occorre precisare che per la Guardia di Finanza è, anche, previsto il ripristino dell’apicalità per i marescialli aiutanti c.d. “raggiunti”. 

In pratica i marescialli aiutanti promossi per anzianità al 01/01/2017, la cui determinazione indica il riferimento all’aliquota 2016, sono promossi a Luogotenente con decorrenza 1 gennaio 2020.

Per verificare basta consultare la propria determinazione a Maresciallo Aiutante.

  • Ricorsi collettivi per riordino dei ruoli (Brigadieri Capo Q.S.)

Il Decreto n. 172 ha previsto per il concorso straordinario per Ispettore riservato ai Brigadieri Capo Q.S., in ciò parificando sia la Guardia di Finanza e sia l’Arma dei Carabinieri, il requisito dell’età anagrafica minima di 55 anni, con percepibile sperequazione tra pari grado.

Allo stesso tempo è stata prevista la progressione di carriera e grado apicale di Brigadiere Capo Q.S., diminuendo il lasso temporale per il raggiungimento del grado apicale a 15 anni, rispetto ai precedenti 20.

E’ vero che il correttivo crea discrasie tra sovrintendenti ma non danneggia chi ha già raggiunto il grado apicale, quanto favorisce chi non lo ha ancora raggiunto.

Orbene, le scriventi OO.SS., assunti i pareri giuridici sopracitati, al fine di non far spendere inutili risorse agli interessati ed esporli, a seguito delle novellate procedure che regolano il processo amministrativo, anche al rischio di essere condannati alle spese di giustizia in caso di soccombenza, ritengono non percorribile la strada della proposizione di ricorsi collettivi, principalmente per i seguenti motivi:

  • la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in materia di revisione dei ruoli, dapprima con la sentenza n. 239 depositata il 18/11/2019, nel ricorso presentato da colleghi dell’Arma dei Carabinieri, in seguito con la sentenza n. 20 del 12/02/2020 da quelli della Polizia di Stato;
  • sul principio di equi-ordinazione dei gradi tra personale del comparto difesa e sicurezza, sempre il Giudice delle Leggi ha affermato che trattasi di un mero principio generale, di fondo, al quale sottostare, attribuendo, di contro, ampia discrezionalità alle singole Amministrazione che, seppur operano nello stesso comparto, hanno differenti peculiarità organizzative, di funzionamento e d’impiego;
  • i tempi dei procedimenti, i cui iter amministrativi sono notoriamente di lunga durata, soprattutto qualora si scelga anche di sollevare dinanzi ai TAR la questione della legittimità costituzionale della norma approvata, prima di giungere a sentenza;
  • l’alta probabilità che tali ricorsi, avviati con una piccola spesa iniziale, terminino con i ricorrenti soccombenti, costretti al pagamento di esose spese legali.

E’ bene chiarire, che le discrasie presenti nelle differenti progressioni di carriera, contenute nel testo normativo, sarebbero potute essere risolte esclusivamente in fase di predisposizione dei decreti, qualora l’Amministrazione avesse avuto una visione diversa rispetto a quella attuale.

Il risultato, pertanto, piaccia o no, è da attribuire esclusivamente a differenti visioni e scelte dell’Amministrazione, che unilateralmente ha inteso attuarle in tal modo, avvalendosi, purtroppo, di quel principio di discrezionalità attribuitale, nel tempo, dagli orientamenti giurisprudenziali.

Non è nostro intento, pertanto, dare false speranze finalizzate ad ottenere, per via giudiziale, progressioni di ruolo e di benefici economici, non ottenibili.

Alla facile lusinga, che rischia di prendere il sopravvento in questi casi, confutiamo piuttosto l’assunzione di un ruolo propositivo volto ad ottenere benefici concreti ed evitare di far spendere inutili risorse agli iscritti o al personale del Corpo interessato dalla procedura.

SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri

E. Taverna

SAF – Sindacato Autonomo Finanzieri

V. Pellegrino                                                                                                                        

Clicca qui per qui per leggere il circostanziato parere richiesto dal Si.Na.Fi. allo Studio Legale dell’Avvocato Roberto Mandolesi

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