SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma segreterianazionale@sinafi.org segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Oggetto: Specifiche forme di “congedo parentale”. Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali Sezione Relazioni Sindacali = Roma= Tramite

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma
segreterianazionale@sinafi.org
segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371
Oggetto: Specifiche forme di “congedo parentale”.
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali = Roma=
Tramite PEC
La scrivente Organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni dai propri iscritti circa un’erronea interpretazione dell’ultima disposizione emanata da codesto Organo di Vertice con nota n. 148885 in data 11.06.2020, avente a oggetto “Ulteriori istituti e forme di assenza dal servizio connessi all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.
In particolare ci si riferisce all’assenza per “congedo parentale”, di cui all’art. 72 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha modificato gli art. 23 e 25 del D.L. 18/2020, portando da 15 a 30 i giorni di assenza previsti, indicando, nel contempo, la data del 31 luglio quale termine ultimo per la fruizione del beneficio.
La citata nota del I Reparto, infatti, nel recepire le modifiche intervenute nella norma, esplicitamente le richiama: “A decorrere dal 5 marzo u.s., in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori (anche affidatari) è riconosciuta la facoltà di assentarsi:
- fino al 31 luglio p.v. per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a trenta giorni (compresivi degli stessi già eventualmente fruiti in precedenza, relativi al medesimo istituto), per i figli di età non superiore ai 12 anni, con corresponsione del 50 per cento della retribuzione;
- in aggiunta a quanto sub. a per l’intero periodo di sospensione, per i genitori con figli minori di 16 anni, senza corresponsione di trattamento economico né riconoscimento di contribuzione figurativa”.
L’erronea interpretazione, in alcuni reparti, risiede nel ritenere di non poter concedere il beneficio in oggetto poiché i servizi educativi e le attività didattiche non risultano più “sospese”, ma “terminate”, per cui cesserebbe il presupposto stesso della norma.
Tale lettura, oltre che fortemente lesiva dei diritti del personale richiedente, è chiaramente contraria al dettato normativo, che, come detto, riporta un termine successivo alla chiusura naturale del periodo scolastico.
Inoltre, la stessa citata circolare di recepimento è stata emanata in data successiva alla chiusura degli istituti scolastici, il che appare sufficiente, qualora fosse stato necessario, a dissipare eventuali dubbi interpretativi.
Il lasso di tempo intercorso, invece, tra il D.L. n. 34/2020 e il recepimento da parte della Guardia di Finanza ha fatto sì che si siano verificati casi in cui il personale ha dovuto far ricorso alla licenza ordinaria in luogo del congedo parentale; in merito risulta che ci siano delle reticenze, in alcuni Reparti, a fronte di richieste da parte degli interessati, a procedere ad una conversione del periodo di assenza.
Per quanto sopra esposto, si chiede a codesto Organo di Vertice di intervenire affinché le norme richiamate ricevano unanime e corretta interpretazione.
Distinti saluti.
Roma 25 giugno 2020
Il Segretario Generale
Eliseo Taverna
