Il Si.Na.Fi. scrive al Comando Generale sulla condizione alloggiativa del personale AT.PI.

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma segreterianazionale@sinafi.org segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Oggetto: Alloggiamento del personale in missione. Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza                                    = San Severo= Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza                                         =Foggia= Al Comando Gruppo Pronto Impiego                                                              =Bari= e, per conoscenza: Al

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma

segreterianazionale@sinafi.org

segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Oggetto: Alloggiamento del personale in missione.

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza                                    = San Severo=

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza                                         =Foggia=

Al Comando Gruppo Pronto Impiego                                                              =Bari=

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi                            

Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali                                                                             = Roma=

Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza                                           =Bari=

Tramite PEC

La scrivente Organizzazione sindacale ha ricevuto segnalazioni da propri iscritti circa le condizioni alloggiative in cui il personale del Gruppo Pronto Impiego di Bari viene a trovarsi quando è inviato in missione per l’espletamento del servizio a supporto delle attività svolte dalla Compagnia di San Severo.

Il personale, generalmente impiegato per quattro giorni consecutivi, in assenza di alloggi ALMIS, viene collocato in una camerata posta all’interno della sede della Compagnia di San Severo, che non appare avere i requisiti minimi atti a soddisfare innanzitutto le misure sanitarie previste in questo particolare momento storico, ma nemmeno gli standard qualitativi per gli alloggiamenti previsti dalla Circolare della Guardia di Finanza n. 215155 del 18 luglio 2013, istitutiva dell’applicativo ALMIS.

Il tentativo di sopperire alla mancanza di alloggi ALMIS per missioni dedicate, con locali con “assimilabile” destinazione d’uso, non può certo far venir meno il rispetto dei medesimi standard funzionali e qualitativi, né tantomeno il diritto degli interessati ad accedere agli istituti discendenti dal contratto di lavoro.

Al personale inviato in missione, di durata superiore alle 12 ore, infatti, compete ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 147/1990 e delle successive disposizioni concertative (art. 36 del D.P.R. n. 51/2009), il rimborso delle spese documentate per il pernottamento in albergo:

a. fino alla prima categoria (quattro stelle) con esclusione di quella “lusso” (art. 36, comma 2);

b. presso strutture non convenzionate, in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella sede di missione. Laddove in tale località non vi siano alberghi convenzionati, l’Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 36, comma 3).

Da quanto riferito, la camerata messa a disposizione, peraltro, che ha tre posti letto ed un unico servizio igienico, oltretutto sprovvisto di teli da bagno, non è servita da impianto di climatizzazione e non prevede il servizio di pulizia.

Inoltre, sembrerebbe che l’alloggio venga utilizzato da due finanzieri impiegati nel servizio in argomento e da un terzo in forza alla Compagnia di San Severo, determinando, in questo modo, la convivenza di personale con turni e mansioni diverse, con inevitabili ripercussioni sul recupero psico-fisico (reso già difficile dal fatto che il locale è adiacente alle macchine fotocopiatrici e al distributore di bevande).

La sistemazione alloggiativa in esame, pertanto, non appare, prima facie, propriamente rispettosa delle indicazioni dettate dagli obblighi di adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, ovvero di prevedere la presenza nel medesimo ambiente di personale che abitualmente svolge insieme l’attività di servizio,  assolutamente inidonea e non equiparabile alla permanenza in strutture ALMIS dedicate, né a quella alberghiera e, quindi, non certamente satisfattiva degli standard qualitativi ed igienico-sanitari richiesti per il personale inviato in missioni fuori sede.

Per quanto sopra esposto, al fine di preservare la salute del personale, adempiendo agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, che prevedono in primis un adeguato distanziamento sociale, nonché di garantire il rispetto della normativa discendente dal contratto di lavoro vigente in materia di missioni fuori sede, si ritiene che il personale in argomento – comandato di servizio – qualora non vi sia l’istituzione di alloggiamenti ALMIS presso il luogo di missione individuato, debba essere alloggiato in strutture esterne, con camera singola e servizio igienico privato così come previsto dalle norme sopra richiamate, di recepimento del contratto di lavoro.

          Distinti saluti.

Roma 16 luglio 2020                                     Il Segretario Generale

                                   Eliseo Taverna

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