SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma Mail: segreterianazionale@sinafi.org segreterianazione@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Sito: https://www.sinafi.org/ Oggetto: Applicazione dell’art. 37 – comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazione nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Ai Re.T.L.A. Loro sedi e. per conoscenza: Al Comando Generale

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma
Mail: segreterianazionale@sinafi.org
segreterianazione@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371
Sito: https://www.sinafi.org/
Oggetto: Applicazione dell’art. 37 – comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazione nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
Ai Re.T.L.A.
Loro sedi
e. per conoscenza:
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali
=Roma=
Tramite PEC
La scrivente Organizzazione sindacale, ritiene opportuno rammentare quanto di interesse per il Corpo della Guardia di Finanza è stato previsto nel Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020 – con modificazioni, e recante misure urgenti di sostegno e rilancio dell’economia.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto attuare delle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso e non facile contesto di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza nel contesto del citato quadro emergenziale, ha ritenuto prevedere al comma 4-ter dell’articolo 37 quanto testualmente si riporta: “In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l’utilizzo degli stessi alloggiamenti”
Tale previsione normativa è stata, peraltro, riportata anche nella scheda esplicativa, dal Comando Generale della Guardia di Finanza – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Legislazione, in data 16 ottobre 2020.
Nello specifico, al punto 2 lettera e) della scheda di sintesi si ribadisce, in sintesi, che tale beneficio di esonero è stato previsto in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali dei militari del Corpo e delle preminenti esigenze di funzionalità dell’Istituzione, tendente sia ad incrementare la capacità di pronto intervento, sia a preservare le condizioni di salute del medesimo personale.
Per quanto suesposto, questa Organizzazione sindacale, sollecitata da numerosi iscritti e non e nella piena condivisione che il personale del Corpo in questo momento storico sia chiamato, in ogni caso, a svolgere un gravoso lavoro per contribuire alla sicurezza dei cittadini ed alla tenuta democratica del Paese, ritiene doveroso rimarcare l’esistenza di tale previsione normativa, significando che a decorrere dal mese in corso e fino al 31 dicembre del 2021, la norma richiamata impone di dare piena attuazione all’esonero del pagamento degli oneri sostenuti dal personale circa l’alloggiamento in caserma.
Distinti saluti.
Roma, 18 novembre 2020
Il Segretario Generale
Eliseo Taverna