SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma C.F. 96411220583 Mail: segreterianazionale@sinafi.org PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali Sezione Relazioni Sindacali Roma rm0010218p@pec.gdf.it Preg.mi, la presente s’inserisce nell’ambito dell’attesa
SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma
C.F. 96411220583
Mail: segreterianazionale@sinafi.org
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali
Roma
Preg.mi,
la presente s’inserisce nell’ambito dell’attesa e più completa riforma del sistema previdenziale di interesse intercompartimentale, non sottacendo la forte preoccupazione soprattutto per il personale più giovane che fruirà del trattamento pensionistico calcolato interamente secondo i parametri discendenti dall’applicazione del c.d. sistema contributivo. Stante anche la mancata attuazione della previdenza complementare, si fa rimando integrale a tutte le ulteriori considerazioni e osservazioni sulla sentita problematica che abbiamo avuto modo di manifestare in altre occasioni.
Qui si vuole fornire una chiave di lettura – “a legislazione vigente” – di talune disposizioni normative regolanti il “particolare beneficio” emarginato in titolo (uno dei pochi accordati al personale militare, a ristoro, forse, della compressione di molti altri diritti) e di talune recenti novità di pertinenza (es. D.M. 30.10.2020 Difesa, v. infra), orientata a suscitare utili iniziative e dibattiti finalizzati a valutare e predisporre quanto occorra per alleviare tali problematiche – soprattutto in funzione perequativa interna – essendo tale occasione sfuggita, ancorché evidenziata nei lavori preparatori, al legislatore del c.d. “riordino delle carriere” e correttivi annessi, recentemente emanati.
Corre, altresì, l’obbligo di premettere il ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di finanza, a livello interno, europeo e internazionale, e le eminenti funzioni istituzionalmente attribuitele che presuppongono un’ampia e profonda conoscenza di materie giuridiche ed economiche, pragmatismo e applicazione concreta degli istituti, tant’è che, nell’alveo normativo discendente dalle recenti riforme, è stato coerentemente previsto, fra l’altro, un allineamento con i titoli di studio per l’accesso ai vari ruoli e le conseguenti rimodulazioni delle qualificazioni professionali del personale direttivo (dal grado di Maresciallo Aiutante) e dirigente (dal grado di Maggiore)[1].
Entrando nel vivo della questione di che trattasi, necessita riportare il testo dell’attuale art. 1783 (unico comma) del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.), per quanto applicabile al Corpo, rubricato “Computo del servizio anteriormente prestato”:
“Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare”.
A parte la discutibile rubrica (che si attaglia solo in parte al reale contenuto dell’articolo), la norma appena citata è mutuata dal suo “antecedente storico”, costituito dall’art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” [2].
Già secondo la prima e regina delle interpretazioni della legge, quella “letterale” (lex tam dixit quam voluit), è d’uopo rilevare alcuni concetti fondamentali, da cui si principia.
Relativamente al personale Ufficiali – il solo che, allo stato, stando al tenore della norma, verificandosi i presupposti ivi declinati, ha la possibilità di fruire del significativo beneficio in argomento – appare evidente come la disposizione non faccia alcun riferimento alla data in cui si è conseguito il titolo, ma soltanto alla circostanza che “gli anni corrispondenti” di studio “non siano coincidenti con il servizio militare” (o altrimenti privi di contribuzione). Unicamente a questi sarà applicabile il beneficio di legge in argomento e il riconoscimento dei contributi figurativi conseguenti (da conteggiare come anni di servizio espletato, “agli stessi effetti” di quello effettivamente prestato, come dice la succitata norma).
Ne discende che, allorquando un appartenente al Corpo in servizio partecipasse e risultasse vincitore di un qualsiasi concorso interno per la nomina a Ufficiale che prevedesse quale requisito il possesso di una laurea o titolo equipollente, seguendo testualmente ciò che la norma citata dice (lex tam dixit quam voluit) – fermo restando l’effettivo conseguimento del titolo – potrebbe giovarsi del beneficio della contribuzione figurata alla stregua di due canoni:
- computando l’intera durata legale del corso di studi universitari, ove il vincitore avesse conseguito il titolo previsto in epoca antecedente all’arruolamento (allorché trattasi di periodo privo di contribuzione);
- computando parzialmente la durata legale del corso di studi universitari, ossia, limitatamente a quegli anni di studi “non coincidenti” con il sopravvenuto arruolamento (sempre a condizione che si trattasse di periodo privo di contribuzione).
Una diversa interpretazione in senso restrittivo sarebbe, a nostro avviso, contraria alla norma contenuta nell’ultimo capoverso del menzionato art. 1783 C.O.M., poiché collegherebbe l’efficacia della disposizione di legge testé citata (e, quindi, gli importanti benefici erogabili sul piano stipendiale e pensionistico), a un requisito dalla stessa non previsto (conseguimento del titolo in un periodo non corrispondente al servizio militare). Banalmente, questo “ulteriore” parametro non è contemplato dalla legge applicabile, dunque, la P.A. non potrà a fondamento motivazionale di eventuali dinieghi.
Quanto detto è pertinente al ruolo Ufficiali.
Relativamente ai ruoli I.S.A.F., valgono anche altre considerazioni di ordine sistematico, logico e teleologico, nonché ragioni di opportunità ed equità, avuto pure riguardo ad alcune norme di recente fattura in materia concorsuale (v. infra D.M. 30.10.2020 – Difesa).
Richiamando quanto esplicitato nel dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati recante “Il riordino dei ruoli e le risorse per le Forze di polizia” (v. supra nota 1), corre l’obbligo di rinviare alla normativa vigente (v. infra) e alla ratio sottesa alla norma contenuta nell’art. 1783 C.O.M., unitamente alle osservazioni connesse al naturale evolversi del diritto in rapporto ai fini statuali perseguiti nel tempo, nel dipanarsi di fonti e norme specifiche variabili.
Quanto alla ratio dell’art. 1783 C.O.M., pare che essa tragga origine dal più ampio principio secondo cui ogni P.A., attraverso lo svolgimento dei concorsi pubblici (art. 97 Cost.), ricerca le professionalità di cui abbisogna, in base alle proprie esigenze e nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento. Nel fare ciò, predispone apposite procedure concorsuali calibrate in ragione del numero e della qualità dei posti da ricoprire, in rapporto, fra l’altro, ai connessi livelli funzionali e di responsabilità. Generalmente, a un titolo di studio superiore, corrisponde un più alto livello di responsabilità (e retributivo).
Nelle Amministrazioni militari, poi, esiste la possibilità di fruire del beneficio di che trattasi ma, come detto sopra, al momento è appannaggio della sola categoria Ufficiali (in realtà, a una parte di essa).
Il restante personale (peraltro, percettore di retribuzione inferiore) è costretto a riscattare la propria laurea esclusivamente “a titolo oneroso”, secondo le procedure ordinarie previste per ogni lavoratore.
A nostro avviso, con l’avvento del riordino di cui al D.Lgs. 95/2017 e ss.mm., si sarebbe dovuto prevedere un meccanismo identico anche per coloro i quali andranno a ricoprire incarichi direttivi: gli Ispettori (dal grado di Maresciallo Aiutante).
Evidenti ragioni perequative e di equità depongono in tal senso, non spiegandosi, diversamente, la necessità ex lege di prevedere il requisito del possesso di almeno una laurea triennale per partecipare alla progressione di carriera interna (da Maresciallo Capo a Maresciallo Aiutante), essendo stato in pratica previsto uno “sbarramento”.
Si obietterà che gli Ispettori/Marescialli, al termine del corso di formazione triennale, conseguono proprio quel titolo minimo che garantisce la successiva progressione di carriera.
A questa circostanza, occorre replicare almeno con due argomentazioni.
La prima: seguendo quel ragionamento, per dir così, “irretroattivo”, non ci si curerebbe di tutto il personale del ruolo Ispettori che ha frequentato i corsi biennali, al termine dei quali non conseguiva alcun titolo universitario (rappresentando una sorta di “ruolo a esaurimento”).
La seconda: essendo una laurea triennale conseguita al termine del corso di formazione, sterilizza ogni osservazione di ordine perequativo rispetto a quanto detto in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1783 C.O.M.
Senza contare quanto già esposto in merito alle problematiche inerenti all’applicazione del metodo contributivo e alla posizione di svantaggio soprattutto dei più giovani, quand’anche fosse solo una minoranza che, comunque, merita di essere tutelata in quanto tale.
A ulteriore supporto nel senso sopra delineato, è appena il caso di richiamare il recente D.M. 30 ottobre 2020 del Ministro della Difesa[3] (si cfr.no, fra gli altri, gli artt. 5 e 17), laddove, in un’ottica contemporanea e armonica, viene chiaramente data la possibilità di prevedere bandi per l’arruolamento a nomina diretta di Marescialli dove venga prescritto il requisito del possesso di una laurea. Ebbene, in tal caso, è ancora più evidente l’intento di dare risalto alle figure professionali in argomento – i Marescialli/Ispettori, la cui carriera è “a sviluppo direttivo” – in linea con quanto sopra detto relativamente alla ratio fondante degli ultimi provvedimenti di riordino delle carriere. Riteniamo che tanto sia sufficiente per valutare favorevolmente l’estensione del significativo beneficio in trattazione, integrando la previsione di cui al citato art. 1783, ult. cpv. del C.O.M.
Alla luce di ciò, e del quadro normativo applicabile[4], sarebbe altamente consigliabile, non foss’altro perché in linea con i principi che hanno ispirato le recenti revisioni di Comparto (v. legge di delegazione n. 124/2015), prevedere un meccanismo satisfattorio simile a quello attualmente rivolto solo a una parte del personale appartenente al ruolo Ufficiali (che abbiano i requisiti a cui si è fatto cenno sopra).
Nello specifico, allo scopo di tentare di contenere e risolvere “per tempo” il protrarsi della rappresentata distonia sistematica, giuridica, logica, teleologica, economica e previdenziale, sarebbe da considerarsi l’opportunità di attivare ogni utile iniziativa nelle sedi deputate, così da estendere i benefici, mutatis mutandis, di cui ai citati art. 32, D.P.R. 1092/1973 e art. 1783, D.Lgs. 66/2010 al personale delle categorie I.S.A.F. che risulti vincitore[5] nelle procedure competitive e selettive interne di cui ai citati art. 35, co. 1, lett. b), n. 2, art. 36, co. 5, lett. a), n. 8 e art. 55, co. 1 dell’attuale versione del D.Lgs. 199/1995 (come modificato dai D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.) – limitatamente ai periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (o altri studi universitari) non coperti da contribuzione – in considerazione del fatto che, per la partecipazione alle stesse, è richiesto, a regime, un quid novi consistente nel “possesso di una laurea”, in analogica simmetria con quanto già pacificamente previsto per talune procedure concorsuali per la nomina a Ufficiali del Corpo.
Più in particolare, le categorie di personale che saranno interessate dall’auspicabile attuazione della descritta proposta perequativa, saranno:
- i Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri che partecipino ai “concorsi interni” per la nomina a Ispettore, in possesso del prescritto titolo di studio universitario, ai sensi del vigenteD.Lgs. 199/1995, cit. art. 35, co. 1, lett. b), n. 2 e art. 36, co. 5, lett. a), n. 8, così come modificati dai D.Lgs. 95/2017 e ss.mm., conseguito in epoca antecedente all’arruolamento nel Corpo, per i periodi di durata legale del corso di studi non coperti da contribuzione;
- i Marescialli Capo utilmente inclusi nelle aliquote di valutazione per rivestire il grado di Maresciallo Aiutante, in possesso del prescritto titolo di studio universitario (ibidem, cit. art. 55, co. 1, così come modificato dai D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.), conseguito in epoca antecedente all’arruolamento nel Corpo, per i periodi di durata legale del corso di studi non coperti da contribuzione;
- i Marescialli Aiutanti utilmente inclusi nelle aliquote di valutazione per rivestire il grado di Luogotenente, in possesso del prescritto titolo di studio universitario (ibidem, cit. art. 55, co. 1, così come modificato dai D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.), conseguito in epoca antecedente all’arruolamento nel Corpo, per i periodi di durata legale del corso di studi non coperti da contribuzione.
A scanso di equivoci (tenendo anche in debito conto la lungimirante opportunità offerta, in ambito Difesa, dal summenzionato D.M. 30.10.2020), è appena il caso di sottolineare che, come quella di cui al punto n. 1, anche le procedure di cui ai precedenti punti nn. 2 e 3 restano – a prescindere al nomen iuris – procedure concorsuali, sia che si tratti di valutazione per titoli ed esami, sia che la valutazione venga effettuata in base ai soli titoli. Infatti, è difficilmente contestabile che in entrambi i casi sono presenti i caratteri tipici dei concorsi (es., competitività, trasparenza, imparzialità, etc.). Trattasi, invero, di c.d. concorsi “interni” e “riservati”. Addirittura, la vittoria della procedura di cui al n. 2 consente il passaggio alle corrispondenti qualifiche “direttive”, con ciò che ne consegue anche a livello retributivo/funzionale (spendibile anche all’esterno, es. concorsi di altre PP.AA. che prevedono quale requisito di partecipazione l’aver il candidato ricoperto “funzioni direttive” per un numero di anni).
Sul delicato tema della valorizzazione del personale, rammentiamo il nostro contributo reso pubblico sul nostro sito sindacale, nel quale facciamo riferimento anche alle innovazioni che si riterranno opportune attuare con il c.d. Libro bianco della Guardia di finanza [6].
La scrivente Organizzazione Sindacale, in conclusione, auspica una certa lungimiranza da parte dell’Amministrazione nelle scelte che si troverà a fare nei prossimi mesi, per il bene del personale del Corpo, con lo sguardo rivolto soprattutto verso le giovani generazioni di Finanzieri.
Gradiscano distinti saluti.
Roma 30 dicembre 2020
Il Segretario Generale
Eliseo Taverna
[1] Si confronti, segnatamente, il dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati recante “Il riordino dei ruoli e le risorse per le Forze di polizia”, laddove, nel paragrafo dedicato alla revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.), si legge, fra l’altro, che “la riforma si è fondata sulle seguenti finalità:
[…]
- la semplificazione dell’ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici;
- l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;
- l’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- l’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;
- l’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
- l’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo”.
Tratto da: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105467.pdf?_1544435140192
[2] Art. 32, d.P.R. 1092/1973: “Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo”.
[3] Prelevabile anche da qui: www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Dispense2020/Documents/Nr_31_10_novembre_2020/DM_30_10_2020.pdf
[4] Dell’articolato di cui al D.Lgs. n. 199 del 12 maggio 1995 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza” e, segnatamente, del combinato disposto di cui agli articoli:
35, rubricato “Accesso al ruolo Ispettori”, co. 1, lett. b), n. 2, (“per il 30% attraverso un concorso interno […] per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 36, comma 5”), così come modificato dai citati D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.;
36, rubricato “Requisiti per la partecipazione ai concorsi”, co. 5, lett. a), n. 8 (“siano in possesso […] ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35 [appena citato, n.d.r.]”) così come modificato dai citati D.Lgs. 95/2017 e ss.mm.;
55, rubricato “Inclusione ed esclusione dalle aliquote”, co. 1 (“[…] Per l’inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza”).
[5] O comunque utilmente iscritto nelle graduatorie/aliquote.
[6] Cfr. https://www.sinafi.org/2020/11/30/libro-bianco-della-gdf-se-si-vuole-realmente-il-cambiamento-si-valorizzino-le-risorse-umane-mediante-meritocrazia-giuste-ed-eque-ricompense-morali-e-si-rivaluti-il-senso-di-comunita/