SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma C.F. 96411220583 Mail: segreterianazionale@sinafi.org PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali Sezione Relazioni Sindacali Roma RM0010218p@pec.gdf.it Al Comandante Provinciale della Guardia di
SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma
C.F. 96411220583
Mail: segreterianazionale@sinafi.org
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali
Roma
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Roma
OGGETTO: Carta di libera circolazione sulla rete T.P.L. gestita dall’A.T.A.C. S.p.A. Profili di criticità per contrasto con la normativa nazionale vigente (art. 117 Cost.; D.P.R. 90/2010, artt. 236 e 1115 c.d. T.U.R.O.M.).
Pregiatissimi,
la scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di iscritti e non, in ordine al contenuto dell’ultima circolare emanata dal Comando Provinciale G. di f. di Roma, Ufficio Comando, Sezione Logistico Amministrativa, n. 561351 in data 30.12.2020, inerente alla tematica emarginata in titolo.
A tal riguardo, corre sin da subito l’obbligo di richiamare, nell’ordine:
- L’art. 117 Cost., a mente del quale “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; […] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale […] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”;
- L’art. 236 (unico comma) del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e s.m.i.[1], rubricato “Facoltà dei militari dell’Arma dei carabinieri”, secondo il quale “Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano”;
- Ibidem, l’art. 1115 (unico comma), la cui rubrica recita “Facoltà del personale delle Forze di polizia”, il quale afferma, laconicamente, che “Al personale delle Forze di polizia si applica l’art. 236”.
La disarmante chiarezza delle appena menzionate norme, in combinato, dovrebbe essere già sufficiente a formulare le seguenti conclusioni sillogistiche:
- Si verte in tema di “ordine pubblico e sicurezza”, competenza riservata dalla Carta costituzione allo Stato;
- I Carabinieri e le Forze di polizia (tout court) hanno “diritto” a circolare “liberamente” sui mezzi di trasporto pubblico urbano.
Per quel che qui interessa, è appena il caso di sottolineare che le norme di cui ai menzionati articoli del d.P.R. 90/2010 traggono origine dall’abrogato R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, i cui princìpi – volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività – sono traslati nel D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. (recante “Codice dell’ordinamento militare”).
Sullatematica, da sempre dibattuta, immanente con l’idea di Stato, ha avuto modo di esprimersi (reiteratamente) il Consiglio di Stato (cfr., ex aliis, C.d.S., IV Sez., sentenza n. 4252/2007), dando ragione al Dicastero resistente (Ministero della Difesa), con rigetto del ricorso proposto da diverse Società di trasporti pubblici locali[2] operanti in varie zone del territorio nazionale.
A tale proposito, appare utile riportare alcuni dei passi salienti (parte motiva “in diritto”) della pronuncia alla quale pervenne il massimo organo di giustizia amministrativa:
“[…] l’impugnato decreto ministeriale […] aveva correttamente stabilito che: ‘il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane’. Va in proposito rammentato che la norma citata ha disposto testualmente quanto segue: ‘Gli appartenenti all’arma dei carabinieri Reali in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa, limitatamente a due per ogni vettura, con l’obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma’. Osserva il Collegio che trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dei carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal legislatore dell’epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi pienamente giustificate anche nel momento attuale, tenuto conto della particolare vulnerabilità dei mezzi in discorso e dell’allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti. La circostanza che i gestori del servizio di trasporto possano in tal modo perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti non assume, quindi, rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale […] Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto, e la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riserva allo Stato. Tanto premesso deve escludersi che la norma del R.D.L. n. 382/1925 in parola, come sostenuto dalle associazioni e società appellanti, possa ritenersi ormai abrogata per la sopravvenuta attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di trasporto, il che avrebbe comportato la conseguente illegittimità del decreto ministeriale impugnato […] Per quanto riguarda specificamente il profilo del danno da “lucro cessante” che per i gestori del servizio deriverebbe dall’applicazione del predetto decreto ministeriale, osserva il Collegio che – secondo le espresse indicazioni della surricordata norma primaria – l’uso gratuito nel mezzo di trasporto da parte dei militari […] piuttosto che costituire un onere, finisce, in concreto, per andare incontro alle esigenze dei gestori del trasporto per quel che concerne l’apprestamento delle necessarie misure di sicurezza del trasporto stesso”.
Il supremo Consesso di giustizia amministrativa, da ultimo, rammenta altresì l’evidenza che gli appartenenti alle Forze di polizia con funzioni di P.G. e P.S. senza limiti territoriali (Carabinieri, G. di F., Polizia di Stato, etc.) siano in servizio ventiquattrore su ventiquattro (tanto per smorzare sul nascere le inopportune doglianze di chi, come gli allora ricorrenti, paventa ancora il “pericolo” che gli operatori possano abusare del loro diritto, fruendo del servizio pubblico gratuito “per ragioni private”: un ossimoro).
A nostro parere, le superiori asserzioni giustificano la richiesta di un immediato e risolutivo interessamento di Codesto Comando Generale affinché, tutelando il proprio personale, provveda:
- ad accertare l’effettivo e pieno rispetto della cogente normativa da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto urbano su tutto il territorio nazionale;
- di adottare, eventualmente, ogni azione diretta a dare concreta attuazione ai principi di cui all’art. 117 Cost. in tema di sicurezza e ordine pubblico (lett. “d” e “h”), supportando il proprio personale (in servizio H24) nell’adempimento dei propri doveri discendenti dall’appartenenza al Corpo, soltanto strumentalmente agevolati dall’esercizio del diritto soggettivo di cui agli artt. 236 e 1115 d.P.R. 90/2010 (T.U.R.O.M.), specie in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo;
- di contribuire a dirimere i potenziali dubbi (qualora ve ne fossero!) in ordine alla corretta interpretazione e attuazione delle cristalline disposizioni di legge, procedendo, se del caso, all’emanazione di circolari chiarificatrici, di specifici provvedimenti aventi efficacia esterna (adeguando, in via di autotutela, le “convenzioni” e/o le “circolari” non conformi alle predette disposizioni normative);
Gli articoli declinati dal citato decreto del Presidente della Repubblica (artt. 236 e 1115), infatti, disciplinano l’esercizio di un diritto soggettivo in capo ai Carabinieri e a tutte le Forze di polizia, certamente non alterabile da un mero atto amministrativo interno che, com’è noto, non è fonte normativa – e men che meno da una politica commerciale e organizzativa messa legittimamente in atto da una Società privatache ha favorito, nel tempo, soluzioni che privilegiassero l’automazione, con l’intento verosimile di ridurre i costi d’impresa.
Le scelte organizzative di un’Azienda di trasporto, che decida di dotarsi di un sistema di bigliettazione elettronico, infatti, rientrano nella piena autonomia gestionale e organizzativa, ma le stesse, qualora adottate come nel caso in esame, devono prevedere il rilascio, anche tramite i comandi interessati, dell’apposita card personale a tutti gli aventi diritto che ne facciano richiesta, a prescindere se gli stessi prestino servizio nella città Metropolitana di Roma, su altre città del Lazio o fuori Regione , in forza alle norme richiamate in precedenza. Di contro, se questa scelta non dovesse essere operata, così come sta avvenendo, l’azienda di trasporto deve essere nelle condizioni di consentire l’accesso ai mezzi di trasporto senza alcuna formalità se non quelle previste dalla legge (la libera circolazione sui mezzi di TPL è consentita al personale delle forze di polizia in divisa o mediante esibizione della tessera personale di riconoscimento).
Quali che siano le ragioni poste a fondamento della circolare in trattazione, le stesse non possono annientare, rendere particolarmente difficile o comunque incidere in qualche misura, sul libero esercizio di un diritto soggettivo scaturente da fonti normative superiori.
Sicuri di un pronto riscontro, gradiscano distinti saluti.
Roma 21 gennaio 2020
Il Segretario Generale – Eliseo Taverna
[1] Recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (c.d. T.U.R.O.M.).
[2] Associazione Trasporti (ASSTRA), già federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali (FEDERTRASPORTI), con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 80/A; ACFT S.P.A. già Azienda ACTF, Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Consorzio Azienda Trasporti Forlì-CESENA (ATR) S.P.A. Azienda Della Mobilità (CSTP S.p.A. già ATACS), Agenzia Trasporti Autoferrotranviari Comune Di Roma (ATAC) S.p.A., Consorzio Trasporti E Mobilità (CTM) S.P.A., Azienda Perugina Della Mobilità (APM) S.P.A., Azienda Per La Mobilità Nell’area Cosentina (AMACO) S.P.A., Soc. Mobilità Intercomunale (CONEROBUS) S.P.A. già COTRAN, Azienda Mobilità Trasporti Autofiloviari Bari (AMTAB) S.p.A., Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF) S.P.A., Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Azienda Napoletana Mobilità (ANM) S.P.A., Consorzio Trasporti Veneto Orientale (ATVO) S.P.A., Trasporti Riuniti Area Metropolitana Servizi (TRAM) S.P.A., Azienda Municipale Trasporti (AMT) S.p.A., Azienda Pubblici Autoservizi Mantova (APAM) S.P.A., Azienda Torinese Mobilità E Trasporti (ATM) S.P.A.