Indennità di bilinguismo. Il SINAFI scrive al Comando Generale

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale  Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma  C.F. 96411220583 Mail: segreterianazionale@sinafi.org  PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org Cell. 3292605371 Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali Sezione Relazioni Sindacali Roma rm0010218p@pec.gdf.it Tramite PEC Oggetto: Corretta corresponsione dell’indennità

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

Segreteria Nazionale

 Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma

 C.F. 96411220583

Mail: segreterianazionale@sinafi.org

 PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali

Roma

rm0010218p@pec.gdf.it

Tramite PEC

Oggetto: Corretta corresponsione dell’indennità di bilinguismo.

La scrivente O.S. è destinataria di talune segnalazioni formulate da nostri iscritti, relative alla corretta corresponsione dell’indennità emarginata in titolo, qualificata dall’ordinamento vigente come un quid pluris, immediatamente spendibile e a giovamento dell’organizzazione delle PP.AA., suscettibile, quindi, di specifica retribuzione, in quanto elemento fortemente specializzante.

Nello specifico, si chiede di verificare la conformità legale di eventuali prassi, nella misura in cui pare che, in taluni periodi della “vita professionale” di un Finanziere (in possesso delle prescritte attestazioni di bilinguismo), venga interrotta l’erogazione dell’indennità di bilinguismo, nonostante l’invarianza della posizione individuale (mantenimento dell’attestazione).

Risulta, infatti, che, quantomeno in occasione della frequenza di determinati corsi erogati dal Corpo – dai quali lo stesso trae giovamento (potendo contare su personale maggiormente qualificato) – e organizzati in sedi differenti dai territori cui accede l’indennità in discorso, l’emolumento venga sospeso, a dispetto dell’armonico e dinamico esplicarsi della vicenda professionale, in rapporto ai normali principi e incentivi declinati dalla legge nell’ambito del rapporto di lavoro.

Appare di tutta evidenza che, da un lato, una siffatta “prassi” – ove accertata – possa risultare lesiva dei diritti maturati dal personale; dall’altro, nulla possa addebitarsi al personale che sceglie legittimamente di frequentare quelle attività formative (da cui, si ribadisce, il Corpo trae diretto beneficio) in sedi differenti da territori specifici, poiché l’organizzazione dei corsi e le sedi di svolgimento esulano dalla volontà del singolo, il quale può solo aderirvi, aspirando a migliorare la propria professionalità, come, del resto, incentivato dall’ordinamento interno ed europeo.

Diversamente argomentando, ci si troverebbe dinnanzi a un’intrinseca contraddizione, ai danni del personale e della stessa Amministrazione che, tendenzialmente, potrebbe vedersi ridurre la platea di interessati alle diverse attività didattiche.

Fiduciosi in un pronto e chiarificatore intervento, si porgono distinti saluti.

Roma 16 marzo 21

Il Segretario Generale – Eliseo Taverna

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