Editoriale del Segretario Generale SINAFI – Eliseo Taverna Un Tribunale Amministrativo di una città del sud ha accolto il ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale ad un appartenente al Corpo è stata rigettata l’istanza di avvicendamento definitivo per situazioni straordinarie familiari, ex Capitolo VI della circolare n. 379389/09
Editoriale del Segretario Generale SINAFI – Eliseo Taverna
Un Tribunale Amministrativo di una città del sud ha accolto il ricorso avverso un provvedimento di rigetto emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale ad un appartenente al Corpo è stata rigettata l’istanza di avvicendamento definitivo per situazioni straordinarie familiari, ex Capitolo VI della circolare n. 379389/09 del Comando Generale (ediz. 2013).
I fatti risalgono al marzo 2022, quando l’appartenente al Corpo, con specifica istanza, ha esposto alla scala gerarchica, nei modi di rito, l’esigenza di avvicendamento definitivo motivato dalla grave malattia di cui é affetto un congiunto diretto.
Il diniego all’istanza, secondo l’orientamento dell’Amministrazione, é stato, a suo dire, validamente riassunto nell’assenza della gravità della condizione patologica, tale per cui si sarebbe dovuta assicurare un’assistenza continuativa, nella mancanza di necessità di esercitare la funzione di Caregiver e, quindi, di assistenza in loco dei familiari, nonché nell’ esigenza di servizio paventata nel territorio in cui opera l’appartenente al Corpo.
A nulla erano servite, in fase di richiesta dell’avvicendamento, le evidenti certificazioni e la documentazione a sostegno, che mettevano in luce le sintomatologie che tale grave malattia aveva comportato sino ad allora e che avrebbe sempre più comportato nel tempo al familiare in giovane età, quali ipostenia ingravescente, algie, in particolar modo a livello delle mani e delle gambe, impaccio motorio, frequenti perdite dell’equilibrio con conseguenti cadute, traumi finanche a difficoltà prensili fini, come abbottonarsi pantaloni e camicie, allacciarsi le scarpe e tagliarsi le unghie.
Tale sentenza, invece, ha ribaltato completamente, in modo eccellente ed illuminato, l’orientamento di forte chiusura dell’Amministrazione, fondando le sue basi su due princìpi cardine della Costituzione Italiana: solidaristico e di tutela della salute.
Infatti, il trasferimento per situazioni straordinarie si fonda sul principio di cui all’art. 2 della Costituzione e dunque sulla necessità che l’Amministrazione appresti tutela alla dimensione umana della prestazione lavorativa, tutela irrinunciabile anteposta a qualsiasi altra esigenza di natura organizzativa della pubblica Amministrazione.
Inoltre, ha ribadito il TAR, l’istituto del trasferimento è un beneficio da cui trae effettivo sollievo il familiare diretto dell’appartenente al Corpo, sottolineando il fondamento costituzionale enucleato dall’art. 32 Cost.
Il TAR, in ultimo, ammonisce ancora una volta, l’amministrazione, specificando che la continuità dell’assistenza medica, o la gravità della patologia affetta, è un onere medico e di tutela costituzionale, non tanto di competenza di una circolare ministeriale, perimetrando, con tale principio, le competenze di ciascun organo.
Bisogna fare una profonda riflessione sul perché l”Amministrazione continui, ormai da anni, ad assegnare, imperterrita, personale giovane che esce dai reparti di istruzione proprio in quei reparti del sud, che paradossalmente sono i più ambiti dal personale molto più anziano e che in presenza di legittime aspettative o di gravi patologie dei congiunti ambiscono ad essere trasferiti e mettere in campo ogni tipo di azione, sindacale, politica e giudiziaria affinché questo modo di procedere venga rivisto radicalmente al fine di soddisfare principi costituzionali fondamentali e prevenire quella rabbia sociale che ormai ha già assunto un livello importante, generando forme di disamoramento e perdita motivazionale verso il proprio ambiente di lavoro.
Guerra e pace: non è Tolstoj, ma i sentimenti di rabbia e d’indignazione del collega e di tanti altri appartenenti al Corpo che si mescolano tra di loro, poiché troppo spesso si vedono negare diritti fondamentali dall’Amministrazione, legati all’assistenza di familiari diretti affetti da gravi patologie o di assistenza ai figli minori di tre anni, peraltro con motivazioni che sono fuori dal tempo e da ogni logica.