Mobilità del personale delle forze dell’ordine impegnato nella lotta alla criminalità e politica abitativa. Disegno di Legge A.S. 961.

Mobilità del personale delle forze dell’ordine impegnato nella lotta alla criminalità e politica abitativa. Disegno di Legge A.S. 961.

E’ stato reso disponibile il testo del disegno di Legge A.S. 961 presentato dal Senatore Andrea De Priamo (“FdI”) avente per oggetto “Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle forze dell’ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge

E’ stato reso disponibile il testo del disegno di Legge A.S. 961 presentato dal Senatore Andrea De Priamo (“FdI”) avente per oggetto “Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle forze dell’ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203”.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da quattro articoli, il proponente ha evidenziato che:

  • con la proposta legislativa si intende consentire l’esercizio del diritto di riscatto o di prelazione da parte dei soggetti cui sia stato concesso in locazione o in godimento l’alloggio in forza delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con le quali furono avviati i programmi e concessi i finanziamenti per la realizzazione di alloggi destinati al personale delle Forze dell’ordine;
  • con tale intervento legislativo si intende quindi apprestare una tutela al personale delle Forze dell’ordine, con il riconoscimento del valore dell’impegno prestato a servizio dello Stato e, inoltre, preservare l’investimento pubblico a suo tempo realizzato e le finalità sottese al medesimo a fronte della lacuna normativa contenuta nella legge.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato tutela la mobilità del personale delle Forze dell’ordine e dei rispettivi nuclei familiari nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lo Stato adotta provvedimenti volti a favorire l’assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, nonché tutela il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell’alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell’ordine ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 2.

(Modifica all’articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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