Con una sua nota del 06 settembre 2026 il SINAFI ha inviato a diversi parlamentari dei partiti di maggioranza e di opposizione una proposta di emendamento all’articolo 7, comma 16, del D.L. 144/2026 afferente “Misure urgenti in materia di giustizia,sicurezza pubblica e difesa nazionale”, con diretto riferimento alle modifiche apportate in ordine alla procedure informative e consultive delle Associazioni Sindacali tra i militari.
LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENO.
L’inserimento del comma 1-bis all’articolo 1479-ter del D.Lgs. 66/2010, previsto dal citato comma 16 dell’articolo 7 del D.L. n. 144/2026, è apparso da subito poco rispondente alle prospettate esigenze di ampliamento delle relazioni sindacali e di loro migliore definizione, con specifico riferimento alle procedure di informazione preventiva e di consultazione delle Organizzazioni Sindacali.
Peraltro, entrambe le procedure (informative e consultive) sono disciplinate dall’articolo 941-quindecies “Relazioni sindacali informative e consultive” del D.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Più precisamente, il comma 1 disciplina “l’informazione preventiva” (senza parere) e il comma 2 la “consultazione” (con parere).
Con la proposta di emendamento il SINAFI mira a rendere chiaro che il termine dei dieci giorni deve valere sia nei casi di “informazione preventiva” e sia nei casi di “consultazione”, chiedendo quindi di integrare e/o modificare anche il citato articolo 941-quindecies del D.P.R. 90/2010 in riferimento sia al comma 1 che al comma 2.
In ultimo è stata anche evidenziata la sostanziale inutilità della modifica normativa introdotta con il comma 1-bis dell’articolo 1479-ter del D.Lgs. 66/2010, in ragione dell’inciso “di norma” che legittima di per sé il mancato rispetto del termine fissato che assume un valore meramente indicativo e non vincolante.
Conclusivamente, questa Organizzazione Sindacale ha proposto ai parlamentari interessati la presentazione di un emendamento che modifichi il comma 16 dell’articolo 7 del disegno di legge di conversione del D.L. 144/2026 prevedendo in maniera esplicita che il termine dei dieci giorni deve valere sia per le procedure di informazione preventiva che per quelle di consultazione e che deve essere eliminato l’inciso “di norma” in quanto fonte di possibile disapplicazione dei minimali termini anticipatori che ci si era prefissati di introdurre.
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