Proposta di Legge A.C. 1445 – Esposizione ad amianto personale Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

Pubblichiamo il testo della proposta di legge presentata dall’Onorevole Debora Serracchiani (PD), avente per oggetto “Disposizioni in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è stato o è esposto all’amianto”, che si propone la finalità di far cessare la discriminazione relativa al personale in

Pubblichiamo il testo della proposta di legge presentata dall’Onorevole Debora Serracchiani (PD), avente per oggetto “Disposizioni in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è stato o è esposto all’amianto”, che si propone la finalità di far cessare la discriminazione relativa al personale in quiescenza che, anche a distanza di anni dalla cessazione del servizio, si ammala di cancro polmonare e si trova ad essere escluso dal riconoscimento di un idoneo indennizzo, in quanto non viene considerato il fatto, peraltro dimostrato, che le fibre di amianto, presenti nei polmoni, si possono attivare in un arco temporale di venticinque-trentacinque anni dalla loro inalazione.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Benefìci previdenziali)   

1. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in deroga agli articoli 1849 e 2264 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e ad ogni altra norma in contrasto con la presente legge, il periodo di esposizione all’amianto attestato e certificato dal curriculum lavorativo di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, è moltiplicato d’ufficio per il coefficiente di 1,25 ed è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto e della misura della pensione.   

2. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo affetto o deceduto a causa di malattie asbesto-correlate riconosciute dipendenti da causa di servizio a cura del competente dipartimento militare di medicina legale, previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il periodo di esposizione all’amianto attestato e certificato ai sensi del citato comma 1 è moltiplicato d’ufficio per il coefficiente di 1,50, è cumulato con gli aumenti nel computo dei servizi comunque attribuiti ai fini del diritto e della misura della pensione ed è compatibile con gli speciali benefìci pensionistici e assistenziali e con le provvidenze previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell’usura, del racket e del dovere e dei soggetti equiparati.   

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al presente articolo che è stato esposto all’amianto e non è in possesso del curriculum lavorativo di cui al comma 1 può presentare domanda per ottenerlo al rispettivo ente di appartenenza, che provvede al suo rilascio.

Art. 2. (Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)   

1. Per il personale di cui all’articolo 1 si presumono sempre dipendenti da causa di servizio le malattie asbesto e radon-correlate di qualsiasi entità e grado e, in particolare, il mesotelioma pleurico (c45.0), il mesotelioma pericardico (c45.2), il mesotelioma peritoneale (c45.1), il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), il carcinoma polmonare (c34), l’asbestosi (c61), le placche o gli ispessimenti della pleura (j92), il tumore della laringe (c32), il tumore dell’ovaio (c56), il tumore della faringe (c10-c13), il tumore dello stomaco (c16), il tumore del colon-retto (c18-c20), i linfomi (c82-c85) e le leucemie (c91-c95), riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio nel territorio nazionale e al di fuori di esso, nel naviglio militare dello Stato, negli arsenali, nelle installazioni, nei poligoni e nelle aree caratterizzate da elevata intensità operativa.   

2. Gli accertamenti per la valutazione e la rivalutazione dell’invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale sono a cura del competente dipartimento militare di medicina legale, previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.   

3. Le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree caratterizzate da elevata intensità operativa e gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da attività di profilassi vaccinica o farmacologica effettuate dal personale di cui all’articolo 1 in servizio in adempimento di specifiche disposizioni, si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria.   

4. Al comma 564 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato ferite o lesioni ovvero»;    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si presumono sempre le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dai confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell’ONU, della NATO o dell’Unione europea».   

5. Al personale di cui al comma 1 e ai familiari superstiti, senza tenere conto di eventuali termini di decadenza, competono la pensione privilegiata ordinaria, l’equo indennizzo, gli speciali benefìci assistenziali e le provvidenze previsti dalla normativa per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell’usura, del racket, del dovere e per i soggetti equiparati, individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e dell’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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