Quesito. Cure e terapie termali per patologie non dipendenti da causa di servizio.

Un iscritto al SINAFI ci ha chiesto di sapere la nostra opinione circa la possibilità di poter fruire, pur non avendo una causa di servizio riconosciuta, di un periodo di licenza straordinaria per effettuare un ciclo di cure inalatorie di 12 giorni, prescrittegli dal medico specialista. Gentile iscritto, a parere di questa Organizzazione Sindacale, per

Un iscritto al SINAFI ci ha chiesto di sapere la nostra opinione circa la possibilità di poter fruire, pur non avendo una causa di servizio riconosciuta, di un periodo di licenza straordinaria per effettuare un ciclo di cure inalatorie di 12 giorni, prescrittegli dal medico specialista.

Gentile iscritto,

a parere di questa Organizzazione Sindacale, per l’esigenza prospettata l’appartenente al Corpo può usufruire di licenza straordinaria o permessi per gravi motivi documentati.

La materia è regolata dalla circolare 120000, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – capitolo 7, punto I, lett. B, “Gravi motivi documentati – Licenza straordinaria e permessi” (art. 37 del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 2 delle “Norme per la concessione delle licenze”).

La stessa prevede espressamente che pur non costituendo il beneficio in parola un diritto, non può essere impedito ai militari la fruizione dello stesso sulla scorta di generiche esigenze di servizio.

Ne discende che la richiesta non assume il criterio dell’automatismo nella concessione, ma è sottoposta a valutazione discrezionale circa la sussistenza o meno di gravi motivi.

Motivi che, in assenza di cognizioni medico scientifiche da parte dell’Autorità concedente, potranno essere desunti dal dirigente direttamente dalla prescrizione rilasciata dallo specialista.

Per poter usufruire della licenza l’interessato deve superare la metà delle ore di servizio dei giorni individuati per le cure comprendendo anche il tempo necessario per raggiungere il luogo ove effettua il trattamento.

Nel caso dei permessi, invece, fruibili qualora l’impegno non superi la metà dell’orario di servizio programmato, gli stessi dovranno successivamente essere recuperati.

L’interessato dovrà fornire al reparto di appartenenza la documentazione che attesti l’orario di permanenza nella struttura.

Poiché non sono state rare le volte che l’Amministrazione ha negato la concessione della licenza straordinaria, si ritiene che le condizioni oggettive, ovvero il possesso di prescrizione medica specialistica dettagliata, il recarsi regolarmente presso un centro termale per svolgere un ciclo completo di cure, debitamente documentato da precipua attestazione, costituisca la pregiudiziale per ottenere la concessione della licenza straordinaria.

La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri

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