Proposta di Legge A.C. 1243 – Licenza di porto d’armi agli appartenenti alle Forze di polizia.

E’ stato pubblicato il testo della proposta di legge A.C. 1243, presentata dall’Onorevole Edmondo Cirielli (FDI), avente per oggetto “Disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto d’armi agli appartenenti alle Forze di polizia”. Con la citata proposta di legge il proponente sostiene che vi sia un ingiustificato trattamento nei confronti degli appartenenti alle

E’ stato pubblicato il testo della proposta di legge A.C. 1243, presentata dall’Onorevole Edmondo Cirielli (FDI), avente per oggetto “Disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto d’armi agli appartenenti alle Forze di polizia”.

Con la citata proposta di legge il proponente sostiene che vi sia un ingiustificato trattamento nei confronti degli appartenenti alle Forze di polizia che non rivestono la qualifica di “ufficiale di pubblica sicurezza”. Ciò in ragione del fatto che la normativa attualmente in vigore, diversamente da quanto concesso agli “ufficiali di pubblica sicurezza”, preclude agli “agenti di pubblica sicurezza” la possibilità di portare, senza licenza, armi diverse da quelle di ordinanza.

La proposta di legge si prefigge quindi l’obiettivo di:

  • eguagliare la posizione degli appartenenti alle Forze di polizia con riferimento al porto d’armi”;
  • concedere la possibilità a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia di portare armi diverse da quelle di ordinanza in seguito a una mera richiesta del porto d’armi per difesa personale”, senza spese ed oneri accessori.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al personale appartenente alle Forze di polizia è riconosciuta la facoltà di richiedere il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale a seguito di attestazione delle amministrazioni e dei comandi competenti.   

      2. La richiesta di cui al comma 1 non è gravata da alcun tipo di spesa od onere accessorio a carico del personale di cui al comma 1.   

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos