Polizza di responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi commessi da personale del Corpo durante l’espletamento del servizio.

Avendo ricevuto numerose richieste di informazioni da parte dei soci, pubblichiamo il contratto e le schede illustrative relativa alla polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi commessi da personale del Corpo durante l’espletamento del servizio. La polizza, sottoscritta tra il Fondo Assistenza per i Finanzieri e la compagnia LLOYD’S, ha

Avendo ricevuto numerose richieste di informazioni da parte dei soci, pubblichiamo il contratto e le schede illustrative relativa alla polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi commessi da personale del Corpo durante l’espletamento del servizio. La polizza, sottoscritta tra il Fondo Assistenza per i Finanzieri e la compagnia LLOYD’S, ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 30 giugno 2018 e scadenza alle ore 24,00 del 30 giugno 2021.

In particolare:

  • la compagnia di assicurazione tiene indenne il militare di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento della propria attività istituzionale, compreso l’uso o il maneggio legittimo delle armi in dotazione individuale o legittimamente detenute. In caso di danni causati dall’uso legittimo delle armi, la polizza interviene solo se commessi durante il servizio ovvero fuori dal servizio nel caso di obbligo di intervento ai sensi dell’art. 55 e segg. del c.p.p. (polizia giudiziaria);
  • la compagnia di assicurazione assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia in sede civile che penale, necessarie per la tutela degli interessi del militare in presenza di fatti che si concretizzino nei reati di violenza resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati punibili a querela di parte, sempre che il militare sia parte lesa e siano connessi all’attività istituzionale del Corpo della Guardia di finanza;
  • la garanzia di cui alla polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per il contratto completo clicca qui.

Per le schede illustrative clicca qui.

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