Consiglio di Stato. Esclusi i benefici demografici per i “figli di una categoria minore”.

Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 5528/2019 del 05 agosto 2019 ha accolto l’appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso la sentenza del T.A.R. Molise n.395/2011, con la quale era stato accolto un ricorso proposto da un appartenente al Corpo (non dirigente) avverso il diniego al riconoscimento della maggiorazione

Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 5528/2019 del 05 agosto 2019 ha accolto l’appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso la sentenza del T.A.R. Molise n.395/2011, con la quale era stato accolto un ricorso proposto da un appartenente al Corpo (non dirigente) avverso il diniego al riconoscimento della maggiorazione stipendiale per benefici demografici (2,5% di scatto stipendiale per il sostentamento dei figli).

Il Consiglio di Stato ha difatti sostanzialmente ritenuto che i benefici demografici possano essere riconosciuti esclusivamente al personale dirigente e non anche non al rimanente personale (non dirigente).

L’Organo giurisdizionale di secondo grado non ha infatti condiviso la tesi del T.A.R. Molise che aveva invece ritenuto:

  • non sussistente una incompatibilità assoluta tra il diritto al riconoscimento dei benefici demografici ed il nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente; 
  • che la normativa sui benefici richiesti non è stata oggetto di abrogazione espressa.

L’Organo giurisdizionale di secondo grado ha invece rappresentato di ritenere che:

  • con il nuovo sistema retributivo si è concretizzata una netta incompatibilità con la disciplina precedente che prevedeva l’attribuzione di uno scatto anticipato a seguito della nascita di un figlio; 
  • per la categoria dei dirigenti, la cui carriera ed il cui trattamento economico sono del tutto distinti da quelli del restante personale pubblico, è ammissibile la sussistenza di una diversa disciplina del trattamento economico; 
  • non è illegittimo che benefici quale quello in parola, negato all’appellato (non dirigente), siano invece riconoscibili in favore della dirigenza militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti; 
  • nessuna incongruenza o comportamento discriminatorio è ravvisabile nella normativa nazionale per il fatto che categorie diverse di personale siano disciplinate in modo diverso quanto all’inquadramento giuridico e al trattamento economico; 
  • sì da escludere per la normativa di settore anche dubbi di legittimità costituzionale o conflitti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il massimo organo giurisdizionale ha quindi accolto l’appello proposto dall’Amministrazione, condannando l’appartenente al Corpo al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.

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