Interrogazione parlamentare sul sistema pensionistico per il comparto Sicurezza e Difesa.

In data 30 luglio 2019 è stata presentata una interrogazione a risposta orale (n.3/01084), che vede come primo firmatario l’Onorevole Vincenzo D’Arienzo, del Partito Democratico, in merito ai requisiti per l’accesso alla pensione del personale appartenente al comparto Sicurezza e Difesa. TESTO DELL’INTERROGAZIONE Interrogazione a risposta orale 3-01084 presentata da VINCENZO D’ARIENZO martedì 30 luglio

In data 30 luglio 2019 è stata presentata una interrogazione a risposta orale (n.3/01084), che vede come primo firmatario l’Onorevole Vincenzo D’Arienzo, del Partito Democratico, in merito ai requisiti per l’accesso alla pensione del personale appartenente al comparto Sicurezza e Difesa.

TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Interrogazione a risposta orale 3-01084 presentata da VINCENZO D’ARIENZO martedì 30 luglio 2019, seduta n.139

D’ARIENZO, PINOTTI, CUCCA, D’ALFONSO, ASTORRE, SUDANO, LAUS, IORI, VALENTE, BOLDRINI, FERRAZZI, MARINO, MARGIOTTA, PATRIARCA, GINETTI, GIACOBBE, PITTELLA, PARENTE, STEFANO, COMINCINI, VERDUCCI, ALFIERI, MANCA, FARAONE – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha introdotto, all’art. 14, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la “quota 100”;

la disposizione che ha introdotto la “quota 100” esclude espressamente dall’applicazione il “personale in divisa”. Il comparto “sicurezza e difesa” ha da sempre garantito l’accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri comparti, per la peculiarità del relativo status giuridico e la gravosità dell’impiego, riconosciuto anche dall’articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Tale specificità, tuttavia, rischia questa volta di rivelarsi un boomerang, a dispetto della richiamata specificità di comparto introdotta dalla citata legge n. 183 del 2010;

infatti, la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 risulta essere superflua, ininfluente rispetto alla finalità che si prefigge, in ragione del fatto che il personale del comparto può, già da prima dell’emanazione del decreto d’urgenza, cessare dal servizio con diritto a pensione anticipata, possedendo requisiti inferiori a quelli previsti da “quota 100”, ossia al maturare, dal 1° gennaio 2019, di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 41 anni di anzianità contributiva a prescindere del requisito anagrafico, oltre che al raggiungimento dei limiti di età ordinamentale (fino alla qualifica di primo dirigente e grado corrispondente di colonnello, 60 anni di età);

per i soggetti a cui si applica la disciplina di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, si prevede la conferma, fino al 31 dicembre 2026, del requisito pensionistico, consistente in un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, introducendo il congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita;

il “congelamento” è stato riservato alle pensioni anticipate disciplinate dal comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, “legge Fornero”, e non anche a quelle di cui al successivo comma 18, in cui è ricompreso il personale delle forze di polizia e delle forze armate;

tale esclusione ha avuto come conseguenza l’inapplicabilità ai militari e poliziotti di due misure pensionistiche di favore, previste dallo stesso decreto-legge, che invece operano a beneficio di tutti i restanti lavoratori dipendenti pubblici e privati ovvero degli altri dipendenti pubblici, ovvero: a) al “congelamento”, per gli anni dal 2019 al 2026, dell’aumento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011) a seguito dell’adeguamento alla speranza di vita; b) all’anticipo del trattamento di fine servizio, nell’importo massimo di 45.000 euro, richiedibile dai dipendenti pubblici;

con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 l’INPS ha chiarito che “ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, confermando l’esclusione del comparto “sicurezza e difesa”;

il congelamento determinerà un sensibile “avvicinamento”, quasi un’assimilazione, dei requisiti della pensione anticipata spettante al personale in divisa a quello previsto per i restanti lavoratori dipendenti, in spregio della specificità del comparto normativamente riconosciuta (art. 19 della legge n. 183 del 2010) in ragione dei peculiari compiti e funzioni che hanno, per di più, giustificato una deroga anche dalla “riforma Fornero” (art. 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011);

mentre per il personale del comparto pubblico i requisiti resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per il personale del comparto sicurezza e difesa aumenteranno nell’arco del suddetto periodo, come segue: a) nel 2019-2020 il requisito anagrafico più l’anzianità contributiva sarà di 58 più 35 anni mentre il solo requisito relativo all’anzianità sarà di 41 anni; b) nel 2021-2022 il requisito anagrafico più l’anzianità contributiva sarà di 58 e 5 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all’anzianità sarà di 41 e 5 mesi; c) nel 2023-2024 il requisito anagrafico più l’anzianità contributiva sarà di 58 e 10 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all’anzianità sarà di 41 e 10 mesi; d) nel 2025-2026 il requisito anagrafico più l’anzianità contributiva sarà di 59 e 3 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all’anzianità sarà di 42 e 3 mesi;

l’articolo 23 del decreto-legge n. 4 ha previsto per i soggetti che fruiscono dell’anticipo pensionistico “quota 100” o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia la possibilità di richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, escludendo anche in questo caso il comparto della “sicurezza e difesa”;

la posizione espressa dalle sigle sindacali del comparto è stata molto negativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia tenuto conto del fatto che le norme speciali di settore hanno da sempre garantito al comparto “sicurezza e difesa” l’accesso alla pensione con requisiti ridotti, per la peculiarità del relativo status giuridico e la gravosità dell’impiego e che oggi rischiano, con l’introduzione delle nuove norme, di penalizzare il suddetto comparto creando un’assurda disparità;

se abbia intenzione di sanare quanto prima questa disparità di trattamento dal punto di vista previdenziale, che coinvolge il comparto della sicurezza e difesa nei prossimi anni.

(3-01084)

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