Consiglio di Stato. Tutela maternità e paternità. Art.42 bis del D.Lgs. 151/2001 si applica anche al personale militare e delle Forze di Polizia.

Il Consiglio di Stato – Sezione VI – con la sentenza n. 6577/2019 del 1° ottobre 2019 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso la sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano – n.58/2019, concernente l’impugnazione del diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151. Il

Il Consiglio di Stato – Sezione VI – con la sentenza n. 6577/2019 del 1° ottobre 2019 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso la sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano – n.58/2019, concernente l’impugnazione del diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato chiaramente che:

  • l’istituto del trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 […] deve ritenersi applicabile anche al personale militare e delle Forze di Polizia (e dunque anche al personale della Guardia di Finanza, costituente uno speciale Corpo di Polizia organizzato secondo un assetto militare, che dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, oltre che della Forza Pubblica)”;
  • l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica «Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione», fa esplicito rinvio alla normativa generale in materia di maternità e paternità nel settore del pubblico impiego;
  • deve ritenersi che l’istituto in esame sia ormai, secondo regola generale, applicabile anche a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
  • premesso che l’istituto del trasferimento temporaneo è pacificamente applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione, si osserva che l’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 – quale novellato dall’art. 14, comma 7, l. n. 124/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, che ha limitato l’eventuale diniego dell’amministrazione «a casi o esigenze eccezionali» – implica un potere valutativo discrezionale della p.a., da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante in caso di diniego dell’istanza di trasferimento presentata dal dipendente: infatti, il dissenso dell’amministrazione deve essere giustificato da circostanze eccezionali, delle quali occorre dare conto nel corpo motivazionale del provvedimento di rigetto”;
  • affinché la domanda possa essere legittimamente rigettata, dovrà essere comprovata l’indispensabilità e/o insostituibilità del dipendente medesimo, il cui trasferimento potrebbe arrecare irrimediabile pregiudizio alle esigenze dell’ente datoriale. Dovranno, pertanto, essere puntualmente esposte le ragioni che, nel caso concreto – ossia, tenuto conto del particolare stato rivestito dal dipendente nel concreto contesto organizzativo, siano idonee a ricondurre l’eventuale diniego al novero dei «casi o esigenze eccezionali» che soltanto possono legittimare un provvedimento di tenore negativo”;
  • applicando le evidenziate coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve escludersi che l’Amministrazione abbia assolto all’onere motivazionale quale sopra delineato, in quanto: – la stessa, nei gravati provvedimenti, ha incentrato l’impianto motivazionale posto a base del diniego su una valutazione comparativa delle esigenze e degli assetti organizzativi della sede di provenienza con quelle della sede di destinazione, limitandosi a specificare le correlative scoperture di personale, sia in termini assoluti che in termini percentuali; – non risultano specificate le concrete ragioni che determinerebbero l’insostituibilità dell’odierno appellato in riferimento alla specializzazione AT-PI da esso posseduta […]”;
  • deve pertanto escludersi che le circostanze addotte dall’Amministrazione a suffragio dei gravati provvedimenti di diniego integrino quelle comprovate esigenze eccezionali idonee a giustificare la reiezione dell’istanza del dipendente e a comprimere la sua pretesa al richiesto trasferimento in funzione della temporanea ricongiunzione familiare a tutela della figlia minore fino al compimento di tre anni”.

Il massimo organo giurisdizionale ha quindi respinto l’appello proposto dall’Amministrazione, compensando tra le parti le spese di lite .

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