Trattamento pensionistico personale militare arruolato 1981/1983.

Trattamento pensionistico personale militare arruolato 1981/1983.

Sede Legale via Tagliamento n. 9 – 00198 Roma (RM) C.F. 96411220583 segreterianazionale@sinafi.org   segreterianazionale@pec.sinafi.org Tel. 0640045376 – Cell. 3292605371 Gentile iscritto in quiescenza in posizione di ausiliaria o in servizio, se hai presentato istanza di congedo con diritto a pensione, ti evidenziamo che già da tempo la Magistratura contabile ha accolto vari ricorsi per

Sede Legale via Tagliamento n. 9 – 00198 Roma (RM)

C.F. 96411220583

segreterianazionale@sinafi.org

  segreterianazionale@pec.sinafi.org

Tel. 0640045376 – Cell. 3292605371

Gentile iscritto in quiescenza in posizione di ausiliaria o in servizio,

se hai presentato istanza di congedo con diritto a pensione, ti evidenziamo che già da tempo la Magistratura contabile ha accolto vari ricorsi per il ricalcolo della pensione, ritenendo applicabile al personale militare il regime pensionistico più favorevole di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile), in luogo di quello previsto dall’art. 44 del medesimo D.P.R. per il personale civile (35% della base pensionabile).

Le Sezioni Giurisdizionali Centrali d’Appello della Corte dei Conti di Roma hanno confermato questa statuizione, rigettando gli appelli proposti dall’I.N.P.S (vds. la recente sentenza n. 310/2019). Nonostante ciò, sembra che l’Istituto previdenziale continui a non riconoscere spontaneamente un tale diritto a tutti gli altri interessati, ovvero, agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alle Forze Armate che sono andati in pensione col sistema c.d. Misto (retributivo e contributivo), avendo essi un’anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra i 15 ed i 20 anni.

Tuttavia, riteniamo che prima di agire in giudizio, impiegando risorse economiche per l’assistenza legale che dovresti, inevitabilmente, sottrarre al bilancio familiare, potresti inoltrare – con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata – una diffida (utilizzando il modello in base al tuo caso specifico) alla sede provinciale dell’I.N.P.S. territorialmente competente in base alla tua residenza se sei pensionato (per il relativo modello clicca qui), a quella territorialmente competente in base alla tua sede lavorativa se hai già presentato istanza di quiescenza entro il 31.08.2019 (per il relativo modello clicca qui) o alla direzione Provinciale INPS di Viterbo se hai presentato istanza successivamente a tale data (per il relativo modello clicca qui), anche al fine di interrompere la prescrizione (dovrai scaricarla, compilarla in ogni sua parte, sottoscriverla ed inviarla).

Non è escluso, infatti, che l’INPS decida di ottemperare spontaneamente per evitare di dover pagare anche le spese legali a seguito di un’eventuale azione giudiziale con condanna.

Se entro due mesi dall’inoltro della diffida, per il personale già in quiescenza, o all’atto dell’erogazione del primo trattamento pensionistico, per il personale ancora in servizio, l’Istituto previdenziale non ti avrà ancora risposto o dovesse espressamente rifiutarti il ricalcolo della pensione o il calcolo più vantaggioso, potrai contattarci a questo indirizzo di posta elettronica segreterianazionale@sinafi.org per valutare insieme iniziative giudiziali, previo parere dei nostri legali convenzionati di fiducia.

Roma 22 ottobre 2019

La Segreteria Nazionale SINAFI 

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