Proposta di Legge A.C. 3049 – Disposizioni in materia di porto d’armi del personale delle Forze di polizia.

Proposta di Legge A.C. 3049 – Disposizioni in materia di porto d’armi del personale delle Forze di polizia.

E’ stato reso disponibile il testo del progetto di legge A.C. 3049 presentato dall’Onorevole Gianni Tonelli (Lega- primo firmatario) avente per oggetto “Modifiche all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del

E’ stato reso disponibile il testo del progetto di legge A.C. 3049 presentato dall’Onorevole Gianni Tonelli (Lega- primo firmatario) avente per oggetto “Modifiche all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi”.

Con il progetto di legge, costituito da quattro articoli, i proponenti si prefiggono lo scopo di consentire a tutti gli operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di acquistare un’arma da fuoco agevolmente occultabile e di portarla liberamente, senza licenza, così come attualmente consentito solo agli ufficiali di pubblica sicurezza.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di porto di armi senza licenza da parte del personale delle Forze di polizia)

  1. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, altresì, autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della presente legge, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

  1. Al primo comma dell’articolo 42 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prefetto ha, altresì, facoltà di concedere la licenza prevista dal primo periodo del presente comma, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in quiescenza, ferma restando la mancanza delle ragioni ostative di cui agli articoli 11 e 43»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per il rinnovo della licenza si applica il meccanismo del silenzio assenso e gli stessi non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 2, comma 8-bis, della citata legge n. 241 del 1990».

Art. 3.
(Disposizioni di adeguamento)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con appositi decreti, apporta le modifiche necessarie ai regolamenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare al fine di adeguarli alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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