Ricorso risarcimento danno previdenza complementare. In fase di completamento le procedure per avviare gli atti di messa in mora e costituzione in giudizio.

Ricorso risarcimento danno previdenza complementare. In fase di completamento le procedure per avviare gli atti di messa in mora e costituzione in giudizio.

Come noto, il Sindacato Nazionale Finanzieri, grazie alla collaborazione degli studi legali Agnelli e Partners e Enrico Tedeschi, si è fatto promotore di un ricorso per il risarcimento del danno causato dal mancato avvio della previdenza complementare che avrebbe dovuto compensare gli effetti derivanti dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Difatti, tale passaggio

Come noto, il Sindacato Nazionale Finanzieri, grazie alla collaborazione degli studi legali Agnelli e Partners e Enrico Tedeschi, si è fatto promotore di un ricorso per il risarcimento del danno causato dal mancato avvio della previdenza complementare che avrebbe dovuto compensare gli effetti derivanti dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Difatti, tale passaggio ha generato un decremento significativo del trattamento pensionistico spettante al singolo finanziere rispetto a prima, con penalizzazioni che all’atto del pensionamento, saranno gradualmente maggiori in relazione alla minore anzianità contributiva posseduta al 31.12.95, fino ad arrivare ad una significativa decurtazione (circa il 40% rispetto all’ultimo stipendio percepito) del trattamento pensionistico, per coloro che sono stati assunti a far data dal 1 gennaio 1996.

A seguito di uno specifico incontro, tenutosi nel pomeriggio di ieri tra i due legali e questa segreteria nazionale, è emerso che dopo una serie di approfondimenti resisi necessari, sono attualmente in fase di ultimazione le fasi di studio e preparazione della documentazione necessaria da portare a sostegno della richiesta risarcitoria. Al termine delle stesse sarà possibile procedere alla notifica degli atti di messa in mora nei confronti dell’Amministrazione inadempiente (orientativamente entro il mese di settembre) e al successivo deposito dei ricorsi ai T.A.R. competenti (orientativamente entro il mese di ottobre prossimo).

Gli studi legali interessati stanno infatti definendo e formalizzando, anche sulla base di elementi specifici acquisiti a seguito di alcune sentenze emesse da alcuni T.A.R. in questi mesi, la richiesta ai ricorrenti dello stato di servizio con la data di assunzione, le fasi di messa in mora e la redazione della/e perizia/e relativa/e al calcolo del danno subìto, fondamentali per la presentazione dei ricorsi, ma soprattutto per la dimostrazione del danno. Tali ulteriori adempimenti istruttori, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, sono risultati infatti necessari al fine di scongiurare la dichiarazione di inammissibilità per la mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori.

Sono state effettuate poi una serie di valutazioni sulla linea da seguire e gli studi legali hanno concordato per la presentazione di ricorsi che punteranno senza alcun dubbio sul risarcimento del danno subìto e non, ovviamente, sulla richiesta di avvio della previdenza complementare. Non sfugge, peraltro, come il legislatore si stia orientando sull’emanazione di una norma che sia alternativa all’avvio della previdenza complementare e che compensi gli effetti negativi del suo mancato avvio. Al momento risultano presentati ben cinque progetti e disegni di legge in merito, alcuni dei quali orientati anche ad inserire dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo più favorevoli per il personale del comparto, nella sola parte contributiva, proprio nella considerazione che:

  • tale personale risulta particolarmente svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo;
  • i coefficienti di trasformazione del montante contributivo individuale attualmente in vigore, risultano fortemente penalizzanti per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, poiché applicabili solo in relazione ai 60 anni (limite ordinamentale);
  • questa circostanza è aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa, che crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento.

Sarà prioritariamente cura degli studi legali prescelti, ma anche di questa segreteria nazionale, informare i ricorrenti sugli sviluppi e sullo stato di avanzamento delle azioni rivendicative stragiudiziali e giudiziali che man mano verranno formalizzate.

Roma 14 luglio 2021

                   La Segreteria Nazionale SINAFI

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos