OBBLIGO GREEN PASS – ASPETTI RILEVANTI

Come noto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 il D.L. 127/2021 ha esteso l’obbligo di certificazione verde al pubblico impiego. In merito a tale obbligo, è stato emesso il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (Clicca qui) contenente le linee guida per le Pubbliche Amministrazioni e la conseguente circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza (n.

Come noto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 il D.L. 127/2021 ha esteso l’obbligo di certificazione verde al pubblico impiego.

In merito a tale obbligo, è stato emesso il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (Clicca qui) contenente le linee guida per le Pubbliche Amministrazioni e la conseguente circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza (n. 290610 del 13 ottobre 2021) per quanto riguarda la sua applicazione al personale del Corpo.

In ragione di quanto emerso nei primi giorni dell’applicazione delle nuove norme, riteniamo di evidenziare alcuni aspetti di particolare rilevanza, che potrebbero non essere di immediata percezione da parte del personale e comportano conseguenze rilevanti sotto il profilo dell’impiego, dello stato giuridico e del trattamento economico.

VALIDITA’ ORARIA DEL GREEN PASS DA TAMPONE

Da più parti è stato richiesto se il personale che accede in caserma per motivi di lavoro in possesso di green pass valido debba o meno abbandonare il posto di lavoro nel caso in cui la sua validità scada nel corso del servizio.

In queste circostanze, si evidenzia che il personale può regolarmente ultimare il suo normale orario di servizio, come:

  • chiarito dalla Faq n. 12 pubblicata sul sito del Governo (Clicca qui), ove viene precisato che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”;
  • desumibile al punto 2.d. (pag. 8) della circolare del Comando Generale, laddove dispone l’allontanamento di chi sia “sprovvisto di certificazione valida al momento del primo accesso al luogo di lavoro”.

ASSENZA INGIUSTIFICATA E GIORNATE FESTIVE O NON LAVORATIVE

Si è chiesto se nel computo delle giornate di assenza ingiustificata rientrino quelle non lavorative o festive.

Nel merito, si evidenzia che anche le giornate non lavorative o festive vengono computate come “assenza ingiustificata”, come riportato al punto 1.2 (pagg. 7/8) delle linee guida contenute nel citato D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (Clicca qui), ove è riportato che “ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative”.

ASSENZA INGIUSTIFICATA E LEGITTIME ASSENZE

Dubbi sono sorti anche sulla possibilità di usufruire del lavoro a distanza nelle giornate o nei periodi in cui non si è in possesso di green pass e, in alternativa, sulla possibilità di fruire di altre forme di assenza.

Sul punto è stato chiarito che il lavoro agile (lavoro a distanza) non può essere una modalità di effettuazione della prestazione lavorativa nei casi di mancato possesso del green pass, ferma restando la possibilità di fruire di altre particolari forme di assenza, per le giornate diverse da quelle in cui non si è in possesso del green pass, come precisato:

  • al punto 1.2 (pag. 8) delle linee guida contenute nel citato D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (Clicca qui), ove è riportato che “Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)”;
  • alla Faq n. 2 pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione (Clicca quiFaq sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre), ove viene chiarito che “Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile”;
  • al punto 2.h. (pag. 10) della circolare del Comando Generale, laddove dispone che “è altresì precluso che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza” ed alla relativa nota n. 39, ove è chiarito che “resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le giornate diverse da quella in cui è stato accertato il mancato possesso del green pass, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (riposo domiciliare, assenze ex legge 104/1992, congedo parentale, etc.)”.

Su questo ultimo specifico punto si riporta quanto risulta da un approfondimento Ipsoa del 19 ottobre 2021 (Clicca qui), ove si evidenzia che “Una volta accertata, a seguito di controllo, l’assenza ingiustificata del D.L. n.127/2021, il lavoratore non può chiedere la fruizione delle ferie, né queste ultime, maturano, essendo correlate alla prestazione lavorativa. Ovviamente, “nulla quaestio” se le ferie siano state richieste e siano “in godimento”, atteso che il controllo della certificazione verde avverrà con il rientro in servizio del lavoratore”.

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