Sindacalizzazione del personale militare. Concluso l’esame. Il testo passerà all’aula del Senato.

Nella riunione n. 120 del 28 ottobre 2021 la Commissione Difesa del Senato ha proseguito e concluso i suoi lavori con l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1893 relativo alle “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo

Nella riunione n. 120 del 28 ottobre 2021 la Commissione Difesa del Senato ha proseguito e concluso i suoi lavori con l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1893 relativo alle “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

Nel corso della riunione la presidente Pinotti ha informato che la Commissione bilancio ha trasmesso il proprio parere sul provvedimento e sugli emendamenti. La Presidente ha poi ricordato che il relatore Vattuone provvederà a presentare in Aula gli opportuni emendamenti per tenere conto del parere della Commissione bilancio, auspicando peraltro una possibile riconsiderazione di alcune valutazioni di carattere finanziario.

Tra gli emendamenti accantonati nella seduta n. 119 del 27 ottobre 2021, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario – ai sensi dell’art. 81 della Costituzione – sugli emendamenti 6.7, 6.7/1 (testo 2), 8.5, 17.4, 18.2 e 18.3. D’intesa con i proponenti, tali emendamenti sono stati ritirati.

Sull’emendamento 7.2, concorde il relatore Vattuone, il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI ha espresso un parere favorevole, previa riformulazione.

Il senatore MININNO (Misto) ha accettato ccetta la riformulazione dell’emendamento che, posto in votazione in un nuovo testo 2, è stato approvato.

Il relatore VATTUONE (PD) ha ritirato l’emendamento 7.3, di analogo contenuto.

Concorde il relatore Vattuone, il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI ha espresso un parere favorevole, previa riformulazione, sull’emendamento 12.1 (testo 2).

Il senatore MININNO (Misto) ha accettato la riformulazione dell’emendamento in un nuovo testo 3 che, posto in votazione, è stato quindi approvato.

Con riferimento all’emendamento 16.100, il relatore VATTUONE (PD) ha accettato la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio e sollecitata dalla rappresentante del Governo.

L’emendamento 16.100, come riformulato (testo 2), posto in votazione, è stato quindi approvato.

Verificata la presenza del numero legale, è stato posto quindi ai voti il mandato al relatore Vattuone a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione ha approvato con voto unanime.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1893

Art. 7

7.2 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, dopo le parole «nelle forme previste dal presente articolo» aggiungere le seguenti «e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti»

Art. 12

12.1 (testo 3)

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari»

Art. 16

16.100 (testo 2)

IL RELATORE

All’articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,” inserire le seguenti: “dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,”;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: “d-bis) istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L’istituzione dell’area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.”;

c) al comma 4:

1) eliminare le parole “, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,”;

2) dopo le parole “è determinato”, inserire le seguenti: “, nel limite massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 3,”.

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