Tutela assicurativa infortuni e malattie personale Forze di Polizia. Proposta di Legge A.C. 298.

Tutela assicurativa infortuni e malattie personale Forze di Polizia. Proposta di Legge A.C. 298.

E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 298 presentata dall’Onorevole Edmondo Cirielli (“Fratelli d’Italia”) avente per oggetto “Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa”. Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da tre articoli, il proponente ha evidenziato che: TESTO DELLA

E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 298 presentata dall’Onorevole Edmondo Cirielli (“Fratelli d’Italia”) avente per oggetto “Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa”.

Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da tre articoli, il proponente ha evidenziato che:

  • dalla prima guerra del Golfo si è cominciato a parlare in Italia della tossicità dell’uranio impoverito (depleted uranium – DU) e negli anni a seguire è emerso il problema degli effetti dannosi che lo stesso poteva provocare nell’uomo;
  • sono numerose le sentenze a carico del Ministero della difesa, di cui la maggior parte ormai definitive, che danno ragione a militari italiani ammalatisi o a familiari di militari deceduti;
  • da allora è una battaglia tra chi nega l’esistenza di una correlazione tra esposizione al DU e malattia e chi sostiene il contrario portando come prove i numerosi casi di decessi e di malati nonché le sentenze di condanna a carico del Ministero della difesa;
  • alcuni anni fa, una sentenza storica depositata dalla corte d’appello di Roma nel 2015 (1307/2010 del R.G.) ha decretato «l’inequivocabile certezza» del nesso causale tra esposizione al DU e insorgenza di malattie tumorali;
  • nonostante ciò, l’Italia rimane uno dei pochissimi Paesi europei ancora scettico di fronte a un collegamento fra l’esposizione al materiale con cui sono costruite le teste di guerra delle munizioni usate dalla prima guerra del Golfo e l’insorgenza delle forme tumorali;
  • nel nostro Paese si sono susseguite diverse Commissioni di indagine, di cui quattro inchieste parlamentari tra l’autunno 2005 e il febbraio 2018. In queste indagini, si è dovuto purtroppo constatare come molte criticità puntualmente portate alla luce dalle Commissioni non risultano ancora eliminate.
  • Secondo il proponente, la presente proposta di legge si prefigge quindi l’obiettivo di garantire le più ampie tutele alle vittime di infortuni o di malattie professionali.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Applicazione al comparto sicurezza e difesa delle norme in materia di infortuni e malattie professionali)

  1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefìci previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al personale del comparto difesa e sicurezza si applicano le disposizioni in materia di infortuni e malattie professionali stabilite dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell’accertamento del nesso causale e delle prestazioni economiche vigenti.
  2. È fatta salva la facoltà dell’interessato di optare per il beneficio più favorevole.

Art. 2.
(Definitività dell’accertamento)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento di infortunio o di malattia professionale ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche avvenuto successivamente, costituisce accertamento definitivo anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefìci previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di riconoscimento di causa di servizio)

  1. Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree addestrative caratterizzate da elevata intensità operativa o in missioni operative fuori dei confini nazionali.
  2. Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da attività di profilassi vaccinale o farmacologica effettuate dal personale in servizio in adempimento di specifiche disposizioni. Si presumono, altresì, dipendenti da causa di servizio le malattie endemico-contagiose contratte in occasione o a seguito di prestazione di servizio in missioni operative svolte fuori dei confini nazionali.
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Al comma 564 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato ferite o lesioni ovvero»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si presumono sempre sussistenti le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dei confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, della NATO o dell’Unione europea».

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