Avviso per i soci SINAFI aderenti, con lo Studio Legale Militare Tedeschi, al ricorso per il risarcimento del danno da mancato avvio della previdenza complementare

Avviso per i soci SINAFI aderenti, con lo Studio Legale Militare Tedeschi, al ricorso per il risarcimento del danno da mancato avvio della previdenza complementare

Si comunica, agli iscritti SINAFI che hanno aderito al ricorso per il risarcimento del danno derivante dal mancato avvio della previdenza complementare con lo studio Legale Militare Enrico Tedeschi, che il Tribunale Amministrativo per il Lazio – Quarta Sezione – nell’udienza tenutasi nel giorno 8 febbraio 2023 ha dichiarato il ricorso inammissibile, motivando tale decisione


Si comunica, agli iscritti SINAFI che hanno aderito al ricorso per il risarcimento del danno derivante dal mancato avvio della previdenza complementare con lo studio Legale Militare Enrico Tedeschi, che il Tribunale Amministrativo per il Lazio – Quarta Sezione – nell’udienza tenutasi nel giorno 8 febbraio 2023 ha dichiarato il ricorso inammissibile, motivando tale decisione esclusivamente con l’assenza di “un preciso obbligo di provvedere e un termine per individuare il ritardo nell’adempimento in capo alle Amministrazioni intimate”.

L’Organo giurisdizionale, nel ravvisare il difetto di legittimazione in capo ai singoli dipendenti, ha invece riconosciuto la legittimazione attiva del SINAFI a ricorrere e costituirsi in giudizio confermando, quindi, la bontà delle scelte giuridiche messe in atto dallo studio legale patrocinante e dal SINAFI, pur poi dichiarando inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che “dall’assenza di alcun obbligo di provvedere discende che, sulla diffida inoltrata dalla ricorrente organizzazione sindacale, non si è formato un silenzio impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a.”.

Il T.A.R. Lazio ha quindi osservato che “il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia; né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare”.

In ragione della peculiarità della tematica oggetto di contenzioso i Giudici, a differenza di quanto accaduto in numerose analoghe sentenze che hanno visto i ricorrenti essere condannati alla rifusione delle spese legali, ha deciso per la compensazione delle spese tra le parti.

Ovviamente, gli scriventi non condividono la tesi delineata dai Giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio, per le seguenti ragioni:

1) La legge 335/95 nel riformare il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo previde l’istituzione del secondo pilastro della previdenza, quella complementare appunto, proprio con il fine di attenuare/colmare il rilevante decremento economico che il nuovo sistema avrebbe generato. Previsione, rafforzata, poi, dall’emanazione del D. lgs.  252/05;

2) In capo allo Stato, pertanto, più precipuamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – quale “parte pubblica datoriale”, incombeva un vero e proprio obbligo ad adempiere, che doveva tradursi nel mettere a disposizione delle parti le risorse necessarie da utilizzare in fase di contrattazione del comparto difesa e sicurezza, per consentire l’avvio del secondo pilastro della previdenza;

3) Circostanza confermata, in più tornate contrattuali del comparto, che videro vari tentativi volti ad inserire negli accordi tra le parti l’avvio della previdenza complementare, tuttavia l’unico elemento preclusivo opposto, solo dalla parte pubblica, risultò la mancanza di risorse economiche per l’avvio del secondo pilastro;

4) Tale circostanza ostativa, peraltro, ha trovato più volte conferma anche nei provvedimenti dei diversi Commissari ad Acta, nominati nel corso degli anni dai Tribunali Amministrativi, ai quali appartenenti al comparto si erano rivolti, i quali si sono visti impossibilitati a dare attuazione al mandato conferito proprio per l’assenza di risorse che lo Stato avrebbe dovuto appostare;

5) La mancanza di risorse dedicate, per un periodo quasi trentennale, che lo Stato avrebbe dovuto prevedere con le varie leggi di bilancio evidenzia, a nostro avviso, la grave inadempienza nei confronti dei lavoratori del comparto e, quindi, un vero e proprio obbligo di risarcimento del danno cagionato.

Lo Studio Legale Tedeschi ed il SINAFI, pertanto, stanno valutando le ulteriori iniziative giudiziali, da poter intraprendere dinanzi al Consiglio di Stato, al fine da far riformare la sentenza del TAR Lazio.

Si fa riserva di informare, nel dettaglio, tutti i soci ricorrenti circa le prospettive che verranno ipotizzate.


Roma 16 febbraio 2023

Studio Legale Militare Enrico Tedeschi La Segreteria Nazionale SINAFI

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