Consiglio di Stato. Trasferimento d’autorità per lunga permanenza di reparto. Necessità adeguata motivazione.

Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 1910/2021 del 08 marzo 2021 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sfavorevole sentenza emessa da un Tribunale Amministrativo Regionale in materia di trasferimento d’autorità di un appartenente al Corpo che vantava una lunga permanenza di reparto.

Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 1910/2021 del 08 marzo 2021 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sfavorevole sentenza emessa da un Tribunale Amministrativo Regionale in materia di trasferimento d’autorità di un appartenente al Corpo che vantava una lunga permanenza di reparto.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che:

  • “l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico ( Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926)”;
  • “Sotto tale profilo, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell’art. 1, L. n. 241 del 1990, sovraintendono all’intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione ( cfr. Corte Costituzionale 5 novembre 2010, n. 310)”;
  • “Nel caso di specie, (…) è stata la stessa Amministrazione ad autovincolarsi ad un procedimento complesso, che tenesse conto delle varie esigenze anche del personale. Infatti, la Circolare del Comando (…) ha espressamente impartito, ai fini della valutazione delle problematiche inerenti la permanenza prolungata dei militari presso la medesima sede di servizio in servizio, alcune direttive, tra cui, (…) l’indicazione di considerare la specifica situazione assumendo “in assenza di controindicazioni che comportino misure di maggior rilievo”, provvedimenti di avvicendamento “nell’ambito dei reparti della stessa sede”, escludendo che la “lunga permanenza” possa essere considerata “causa oggettiva del trasferimento del personale”; (…) la prescrizione, per cui nell’adozione dei provvedimenti debba “ricercarsi la conciliazione delle esigenze della Istituzione con quelle familiari e personali degli interessati””;
  • “Emerge, dunque, una specificità del procedimento, (…), in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare non solo le esigenze di servizio ma anche la situazione personale e familiare del militare. Tale specificità è giustificata dalla ratio posta a base del provvedimento di trasferimento che, in tal caso, non deriva da una necessità di organico o di servizio o dall’esigenza di assegnazione ad un differente servizio, ma da un esigenza di tutela meramente “potenziale” del buon andamento dell’Amministrazione, in cui, in base alle indicazioni che la stessa Amministrazione si è spontaneamente data, devono essere valutati molteplici interessi, compreso quello del militare al mantenimento della sede di servizio e alla tutela della sua situazione personale e familiare”;
  • l’esigenza posta a base di tale provvedimento, di evitare un radicamento sul territorio, non necessariamente deve essere soddisfatta con un trasferimento di sede, potendo essere sufficiente un mutamento d’ufficio nell’ambito della stessa sede; d’altra parte non impone la destinazione ad un determinato ufficio o comando, potendo, quindi, l’Amministrazione scegliere tra più sedi, tenuto conto anche della vicinanza con la originaria sede di servizio, tanto che è previsto lo spostamento nell’ambito provinciale”;
  • La circostanza che si tratta di un trasferimento, che non trova ragioni immeditate nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione (carenza di organico o particolari ragioni di svolgimento di un servizio) -per cui effettivamente non potrebbe essere messa in dubbio la natura di ordine – ma che deriva dalla esigenza di evitare una situazione di criticità “astratta” derivante da un prolungato radicamento in un medesimo ufficio o in una medesima sede di servizio, che non abbia comportato situazioni di incompatibilità, è alla base, dunque, delle direttive impartite dall’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti, tese al massimo contemperamento possibile con le esigenze personali e familiari dei militari”;
  • il provvedimento di trasferimento ad altro Comando provinciale, nell’ambito della Regione, costituisce anche una extrema ratio rispetto ad altri provvedimenti (…) di assegnazione ad altro incarico dello stesso reparto o ad altro reparto nell’ambito del medesimo comando provinciale”;
  • tale provvedimento, in base alla configurazione fattane dalla stessa Amministrazione nei suoi vari atti generali, necessariamente doveva essere adeguatamente motivato, trattandosi di un trasferimento adottato all’esito di un complesso bilanciamento tra la situazione relativa al percorso professionale del militare, in relazione al tipo di servizio svolto, alla permanenza nel tempo nella medesima sede di servizio, alle esigenze dell’ufficio e alla situazione familiare dello stesso”;
  • Né si può ritenere che il provvedimento sia sufficientemente motivato con il riferimento alle “esigenze di servizio connesse ad ineludibili profili organizzatori e di salvaguardia del Corpo”, trattandosi di espressione di contenuto generale priva di riferimenti ad elementi fattuali, che dovevano essere oggetto di valutazione proprio in base alle direttive che regolavano il procedimento; non soccorrono a tal fine, neppure, i richiami alla scopertura di tutti i comandi provinciali dipendenti e alle distanze e ai tempi di percorrenza tra-OMISSIS-e -OMISSIS-“;
  • “Si deve, infatti, considerare che, prima di disporre il trasferimento al di fuori del Comando provinciale di -OMISSIS- in ambito regionale, avrebbero dovuto essere espressamente considerate sia la possibilità di assegnazione ad altro incarico o reparto nell’ambito del Comando provinciale di -OMISSIS- (…) sia, specificamente le esigenze familiari”;
  • “In relazione alla particolarità del procedimento in questione e all’autovincolo che si era posta l’Amministrazione (…), deve ritenersi infondato anche il motivo relativo alla natura recessiva delle esigenze familiari del militare nel caso dei trasferimenti per servizio.

Il massimo organo giurisdizionale ha quindi respinto l’appello proposto dall’Amministrazione, compensando tra le parti le spese di lite.

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