Un iscritto al SINAFI ci ha chiesto di sapere la nostra opinione circa la possibilitĂ di poter fruire, pur non avendo una causa di servizio riconosciuta, di un periodo di licenza straordinaria per effettuare un ciclo di cure inalatorie di 12 giorni, prescrittegli dal medico specialista.
Gentile iscritto,
a parere di questa Organizzazione Sindacale, per lâesigenza prospettata lâappartenente al Corpo può usufruire di licenza straordinaria o permessi per gravi motivi documentati.
La materia è regolata dalla circolare 120000, del Comando Generale della Guardia di Finanza â I Reparto â capitolo 7, punto I, lett. B, âGravi motivi documentati – Licenza straordinaria e permessiâ (art. 37 del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 2 delle âNorme per la concessione delle licenzeâ).
La stessa prevede espressamente che pur non costituendo il beneficio in parola un diritto, non può essere impedito ai militari la fruizione dello stesso sulla scorta di generiche esigenze di servizio.
Ne discende che la richiesta non assume il criterio dellâautomatismo nella concessione, ma è sottoposta a valutazione discrezionale circa la sussistenza o meno di gravi motivi.
Motivi che, in assenza di cognizioni medico scientifiche da parte dellâAutoritĂ concedente, potranno essere desunti dal dirigente direttamente dalla prescrizione rilasciata dallo specialista.
Per poter usufruire della licenza lâinteressato deve superare la metĂ delle ore di servizio dei giorni individuati per le cure comprendendo anche il tempo necessario per raggiungere il luogo ove effettua il trattamento.
Nel caso dei permessi, invece, fruibili qualora lâimpegno non superi la metĂ dellâorario di servizio programmato, gli stessi dovranno successivamente essere recuperati.
Lâinteressato dovrĂ fornire al reparto di appartenenza la documentazione che attesti lâorario di permanenza nella struttura.
PoichĂŠ non sono state rare le volte che lâAmministrazione ha negato la concessione della licenza straordinaria, si ritiene che le condizioni oggettive, ovvero il possesso di prescrizione medica specialistica dettagliata, il recarsi regolarmente presso un centro termale per svolgere un ciclo completo di cure, debitamente documentato da precipua attestazione, costituisca la pregiudiziale per ottenere la concessione della licenza straordinaria.
La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri
segreterianazionale@sinafi.org
0640045376


