Con una nota del 21 maggio 2026 la Segreteria Nazionale SINAFI ha interessato il Comando Generale in merito alla sentenza del TAR Lazio n.9336/2026 del 20 maggio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da numerosi Ufficiali appartenenti al Corpo provenienti dal ruolo Ispettori tramite concorso straordinario per 70 sottotenenti del ruolo normale, comparto speciale.
Nella sentenza il Giudice Amministrativo ha enunciato una serie di principi di carattere generale sul provvedimento oggetto di gravame e sulla norma cui era connesso, tra i quali:
- l’Amministrazione, nel respingere l’istanza dei ricorrenti, è incorsa in un’errata operazione di sussunzione della fattispecie transitoria entro l’alveo delle regole dettate per il regime ordinario, operando una lettura parcellizzata del dato normativo che va a detrimento della ratio sistematica della riforma;
- la tesi dell’Amministrazione — secondo cui l’appartenenza formale al Ruolo Normale comporterebbe l’applicazione automatica della Tabella 32 (già Tabella 1, D-Lgs. 69/2001) — non tiene conto della strutturale diversità della posizione dei ricorrenti rispetto agli Ufficiali di reclutamento ordinario. Il legislatore del 2017 ha configurato il transito dei Luogotenenti vincitori del concorso straordinario non come un incremento della pianta organica ordinaria, bensì come un comparto speciale ad esaurimento;
- l’immissione “in sovrannumero” e la contestuale “indisponibilità” dei posti nel ruolo di provenienza (Ispettori) certificano l’esistenza di un regime di separazione organica e finanziaria tra il contingente dei vincitori della procedura straordinaria e l’aliquota degli ufficiali reclutati secondo i canali standard. Inoltre l’applicazione dei tempi di avanzamento “lunghi” (complessivi 6 anni per il grado di Capitano), concepiti per ufficiali aventi una prospettiva di carriera trentennale e necessità di formazione in itinere, appare logicamente incoerente rispetto a soggetti la cui permanenza in servizio è fisiologicamente limitata dalla già maturata anzianità anagrafica;
- la mancata riproduzione nell’art. 36 dei termini abbreviati previsti per l’Arma dei Carabinieri costituisce una lacuna tecnica, che deve essere colmata mediante il parametro dell’art. 2212-quinquiesdecies del C.O.M.. Tale disposizione, prevedendo tempi di avanzamento ridotti (un anno nel grado di Sottotenente e due in quello di Tenente), codifica un principio di funzionalità organizzativa che correla la progressione alla natura speciale del transito e alla limitata vita professionale residua dei destinatari;
- la mancata estensione della procedura accelerata alla Guardia di Finanza comprometterebbe il principio di equiordinazione tra le Forze di Polizia a ordinamento militare, ribadito dal legislatore della riforma e determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento a danno di personale che, pur condividendo la medesima posizione ordinamentale di provenienza (ruolo Ispettori apicale), anzianità e funzioni nel ruolo ufficiale, si troverebbe ingiustificatamente soggetto a regimi di progressione di carriera divergenti;
- la lettura proposta trova conforto nella legge delega n.124/2015 (art. 8, comma 1), la quale ha posto il principio di equiordinazione non solo come obiettivo programmatico, ma come vero e proprio vincolo di risultato per il legislatore delegato; ne deriva che, a parità di presupposti di reclutamento straordinario (transito di Luogotenenti apicali), il sistema deve necessariamente prevedere percorsi di avanzamento omogenei tra i vari Corpi;
- l’interpretazione che estende in via analogica, per gli Ufficiali in parola, i tempi di avanzamento previsti per l’Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza rappresenta l’unica soluzione costituzionalmente orientata e conforme al mandato della legge delega.
E’ stato quindi evidenziato al Comando Generale come sia evidente che il Giudice Amministrativo ha sancito la sussistenza di principi di carattere generale sulla norma gravata che meritano un attento esame sia sull’opportunità o meno di proporre appello che di recepire tale orientamento e porre fine ad una evidente inosservanza del principio di equiordinazione, anche attraverso una proposta di modifica normativa che allinei le disposizioni in materia, conformandole a quanto previsto per l’Arma dei Carabinieri, anche al fine di scongiurare altre azioni giudiziarie che anche questa O.S. sta valutando tramite i propri legali.
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