Come noto, l’art. 31 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 (contratto di lavoro per il triennio 2022 – 2024) ha modificato la norma relativa all’orario di lavoro ed al pagamento delle ore di straordinario “tagliate”, stabilendo che “A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.”.
Al fine di evitare che l’applicazione della nuova disposizione produca un irragionevole ed immotivato aumento delle ore di straordinario tagliate e che i fondi destinati al personale contrattualizzato possano essere indebitamente distratti per compensare eventuali incrementi dell’indennità per lavoro straordinario del personale dirigente, SINAFI, USIF E SILF hanno chiesto l’apertura di un tavolo di confronto permanente con il Comando, idoneo a verificare l’andamento delle ore di straordinario pagate e tagliate nel corso del 2024 e del 2025.
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